Lo studio si occupa di predisporre:

1) le richieste di autorizzazione al giudice tutelare per i minori (successioni, acquisto/vendita immobili, donazioni, rilascio del passaporto);

2) il ricorso al giudice tutelare per l’apertura di tutela;

3) la periodica rendicontazione o relazione (annuale/semestrale);

4) le istanze straordinarie (vendita di immobili, aumento del limite di spesa, operazioni straordinarie, liquidazione di indennità).

TUTELA: (art. 343 e segg. c.c.)

Se entrambi i genitori sono deceduti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

AUTORIZZAZIONI AL GIUDICE TUTELARE: (art. 320 e segg. c.c.)

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.