SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI SOSTENUTE DAL CONIUGE AFFIDATARIO
Corte di Cassazione, Sez. Prima civile, Ordinanza n. 15229/23 del 30.05.23
Non essendo sempre configurabile a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese “straordinarie”, rimane fermo che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 50597/2021; Cass. n. 19607/2011; Cass. n. 16175/2015), salvo che l’altro genitore non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso (Cass. n. 15240/2018). Tali principi trovano applicazione anche in relazione alle spese straordinarie dovute per il figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente.