SPESE STRAORDINARIE NELL’INTERESSE DEI FIGLI
Corte di Cassazione, Prima sez. civ., Ordinanza n. 35969/23 del 05.12.23
Il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, mentre il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza oppure imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole.