SPEDIZIONE DELL’ASSEGNO NON TRASFERIBILE AL BENEFICIARIO E PAGAMENTO AD ESTRANEO. CONCORSO DI COLPA DEL MITTENTE PER IL MEZZO DI SPEDIZIONE
Sentenza Cassazione Sez. Unite n. 9769/20 del 26.05.2020
La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, configurandosi come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.