RINUNCIA ALLA DOMANDA E CARENZA DI GIURISDIZIONE – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Ordinanza n. 3453/24 del 07.02.24

RINUNCIA ALLA DOMANDA E CARENZA DI GIURISDIZIONE

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Ordinanza n. 3453/24 del 07.02.24

La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi oppure alle eccezioni può intervenire anche con la comparsa conclusionale o la memoria di replica, perché la restrizione del thema decidendum, che resta nella disponibilità del soggetto processuale, è ammessa anche dopo la precisazione delle conclusioni. Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall’art. 5 c.p.c.., essendo diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis, non ad impedirla, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, non anche qualora il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda (come, nella specie, per sopravvenuta – ammissibile – rinuncia ad una domanda determinante la giurisdizione del giudice straniero).

Ordinanza Corte di Cassazione