Responsabilità civile auto – applicazione dell’art. 122 delle assicurazioni private su aree equiparate alle strade
Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 21983/2021 del 30.07.21
Ai fini dell’operatività della garanzia per R.C.A., l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente alla giurisprudenza eurounitaria. La circolazione su aree equiparate alle strade deve intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, quindi anche su spazi relativi ad abitazioni private.