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REGOLAMENTO DI COMPETENZA SOLLEVATO DAL GIUDICE DI SECONDO GRADO AI SENSI DELL’ART. 45 CPC – Cass. civ. Sez. Unite 11866/20 del 18.06.20

REGOLAMENTO DI COMPETENZA SOLLEVATO DAL GIUDICE DI SECONDO GRADO AI SENSI DELL’ART. 45 CPC

Cass. civ. Sez. Unite 11866/20 del 18.06.20

La disciplina prevista dall’art. 38, comma 3, c.p.c. si applica anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 45 c.p.c.. Dovendo seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall’art. 350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all’eventuale ammissione delle prove ai sensi dell’art. 356 c.p.c., ovvero – in caso di mancato espletamento di attività istruttoria – prima che proceda ad invitare le parti a precisare le conclusioni e a dare ingresso alla fase decisoria.

Sentenza Corte di Cassazione

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