PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: OMESSA DICHIARAZIONE DEL TERZO – Corte di Cassazione, Sez. Terza civile, Sentenza n. 11864/24 del 02.05.24
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: OMESSA DICHIARAZIONE DEL TERZO
Corte di Cassazione, Sez. Terza civile, Sentenza n. 11864/24 del 02.05.24
Nel procedimento di espropriazione presso terzi, se l’atto di pignoramento notificato non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato, su istanza del creditore (ex art. 486 c.p.c.) si deve procedere all’accertamento endoesecutivo dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 549 c.p.c., anche in caso di non contestazione da parte del terzo pignorato rimasto silente, posto che il meccanismo della ficta confessio può operare solo quando l’allegazione del creditore consente la compiuta identificazione del preteso credito nei confronti del debitor debitoris.