OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – POSSIBILITÀ PER L’OPPOSTO DI MODIFICARE LA DOMANDA IN ASSENZA DI DOMANDA RICONVENZIONALE DELL’OPPONENTE – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 26727/24 del 15.10.24

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – POSSIBILITÀ PER L’OPPOSTO DI MODIFICARE LA DOMANDA IN ASSENZA DI DOMANDA RICONVENZIONALE DELL’OPPONENTE

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 26727/24 del 15.10.24

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione.

Chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all’“ultimo giro” offerto dall’articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest’ultimo, comunque, a seconda dell’evoluzione difensiva dell’opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali.

Sentenza Corte di Cassazione