OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER RESTITUZIONE DI SOMME IN DIPENDENZA DI SENTENZA RIFORMATA – RAPPORTI CON IL GIUDIZIO D’IMPUGNAZIONE PER CASSAZIONE RELATIVO ALLA STESSA SENTENZA
Corte di Cassazione Civile, Sesta Sez. Civile, Ordinanza n. 29302/22 del 07.10.22
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell’opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ai sensi del richiamato art. 337, comma 2, c.p.c., in quest’ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata.