OMESSA COMUNICAZIONE AL PADRE NATURALE DEL CONCEPIMENTO DI UN FIGLIO – RESPONSABILITÀ CIVILE – Corte di Cassazione – Sezione III – Civile – Sentenza n. 8459 del 05/05/2020

OMESSA COMUNICAZIONE AL PADRE NATURALE DEL CONCEPIMENTO DI UN FIGLIO – RESPONSABILITÀ CIVILE

Corte di Cassazione – Sezione III – Civile – Sentenza n. 8459 del 05/05/2020

L’omessa informazione dell’avvenuto concepimento all’altro genitore, da parte della madre, consapevole della paternità, può tradursi in una condotta “non iure”, ove non giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro (non rinvenibile nelle norme che legittimano al riconoscimento il padre naturale od in quelle del D.P.R. n. 396/00 che prescrivono l’obbligo di denuncia della nascita), che, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c., poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto.

Sentenza Corte di Cassazione