OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO DALLA NASCITA – Corte di Cassazione Civile, Sez. Prima, Ordinanza n. 3661/23 del 07.02.23

OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO DALLA NASCITA

Corte di Cassazione Civile, Sez. Prima, Ordinanza n. 3661/23 del 07.02.23

L’obbligo di concorrere al mantenimento del figlio trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata al momento della nascita del figlio, per cui l’obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c. e art. 316 bis c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Con la ulteriore conseguenza che, anche nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita.

Ordinanza Corte di Cassazione