NULLITA’ DELLA CITAZIONE PER VIZI DELLA VOCATIO IN IUS
Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 2258/22 del 31.01.22
Allorché come motivo di appello venga dedotta la nullità della citazione di primo grado per vizi della “vocatio in ius” (nella specie, per inosservanza dei termini a comparire), in assenza di costituzione del convenuto e di rilievo d’ufficio della nullità ex art. 164 c.p.c., il giudice di appello, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell’art. 294 c.p.c. , se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo.