NOTIFICA A MEZZO PEC: MANCATA CONSEGNA PER CAUSA IMPUTABILE AL DESTINATARIO – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 28453/24 del 06.11.24

NOTIFICA A MEZZO PEC: MANCATA CONSEGNA PER CAUSA IMPUTABILE AL DESTINATARIO

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 28453/24 del 06.11.24

Nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC.

Sentenza Corte di Cassazione