NOMINA DEL CURATORE SPECIALE NEL PROCEDIMENTO EX ART. 250 C.C.
Corte di Cassazione Civile, Sez. Prima, Ordinanza n. 8762/23 del 28.03.23
Nel procedimento disciplinato dall’art. 250 c.c., come novellato dall’art. 1 della I. n. 219 del 2012, teso al riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, quest’ultimo non assume la qualità di parte, per cui la nomina di un curatore speciale è necessaria solo ove il giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi.