LIQUIDAZIONE ONORARI AVVOCATO – PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE – Cassazione civile, Seconda Sezione Civile, Ordinanza n. 6321/22 del 25.02.22

LIQUIDAZIONE ONORARI AVVOCATO – PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Cassazione civile, Seconda Sezione Civile, Ordinanza n. 6321/22 del 25.02.22

In tema di procedimento speciale di liquidazione di onorari avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, qualora sia proposta una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento incidentale) che amplii l’oggetto del giudizio, senza esorbitare dalla competenza del giudice adito, e che, prestandosi ad un’istruzione sommaria, sia trattata con il procedimento di cui all’art. 702-bis c.p.c., la relativa decisione deve essere impugnata con l’appello ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c. e non con il ricorso immediato per cassazione, essendo quest’ultimo limitato alle sole controversie rientranti nella previsione del menzionato art. 14 e, dunque, a quelle di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali di avvocato, già previste dall’art. 28, l. n. 794 del 1942.

Ordinanza Corte di Cassazione