L’ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA’ DELLA PROVA TESTIMONIALE SUI CONTRATTI
Cass. civ. Sez. Unite Sentenza n. 16723/20 del 05.08.20
Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che l’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto, che deve essere provato per iscritto ai sensi dell’art. 2725, comma 1, c.c., non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell’ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l’eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dell’art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che la nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.