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LE “ALLUCINAZIONI” DELL’ INTELLIGENZA ARTIFICIALE – Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, Ordinanza del 14.03.25

LE “ALLUCINAZIONI” DELL’ INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, Ordinanza del 14.03.25

Sull’errore nelle ricerche effettuate con l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale di una delle parti e l’applicazione dell’art. 96 cpc

L’applicazione del comma 1 del cit. art. 96 c.p.c., in linea generale, si ritiene che abbia natura extracontrattuale, poiché: “richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell’an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass., sez. L, sentenza n. 9080 del 15 aprile 2013) e, “pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall’improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della direzione dei supposti danni” (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 7620 del 26 marzo 2013). In applicazione di tali principi nel caso di specie, la domanda non può essere accolta, in quanto il reclamante non ha spiegato alcuna allegazione, neppur generica, dei danni subìti a causa dell’attività difensiva espletata della controparte. Questo tribunale ritiene del pari non applicabile il comma 3 dell’art. 96 c.p.c., la cui ratio deve individuarsi nel disincentivare l’abuso del processo o comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia ed in genere al rispetto della legalità sostanziale; tale fattispecie deve inoltre intendersi come species dei primi due commi, per cui non si può prescindere dalla condotta posta in essere con mala fede o colpa grave né dall’abusività della condotta processuale.

Ordinanza Tribunale di Firenze

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