La recente sentenza della Cassazione civile, n. 1769/12, ha ulteriormente specificato alcuni principi in materia di responsabilità dei docenti e dell’Istituto Scolastico per “culpa in vigilando”, che, nell’attuazione pratica, presentano rilevanti problemi di responsabilità per valutazione preventiva del rischio. Viene, preliminarmente, ribadito il duplice profilo di responsabilità contrattuale, nel caso di danni subiti dal minore su di sé, ed extracontrattuale, ex art. 2048 c.c. (codice civile), per fatto illecito dell’allievo. L’istituto potrà risultare esente da responsabilità, solamente provando che l’evento dannoso è derivato da una causa non imputabile alla scuola o ad un suo docente, essendo riconducibile ad un evento casuale, non evitabile ed imprevedibile.
Nel caso di specie la Suprema Corte doveva, in particolare, stabilire le eventuali responsabilità per un danno subito da una minore sedicenne che, durante una gita scolastica, dopo avere scavalcato un parapetto, cadeva dalla terrazza, priva di protezioni, posta a livello del balcone della stanza al secondo piano dell’albergo, in cui alloggiava con altri compagni. Con riferimento particolare alla posizione dell’Istituto scolastico, i giudici della Suprema Corte stabiliscono che: “l’accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danni a sé stesso”. Tale principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte (Cass. Civ. n. 9906/10, Cass. Sez. Un. n. 9346/02), viene tuttavia ulteriormente specificato con l’obbligo di adottare, in via preventiva, tutte quelle misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo. Si precisa che tali principi vanno applicati anche alla particolare fattispecie della gita scolastica o viaggio di istruzione, con obblighi di diligenza preventivi, da valutare ex-ante, “nella scelta di vettori e strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi e pericoli per l’incolumità degli alunni”. Sulla base di tale ultimo principio la Suprema Corte entra nel merito dell’impugnata sentenza della Corte D’Appello, specificando ulteriormente gli obblighi di docenti ed Istituto Scolastico. Viene confermata l’esclusione, in astratto, di responsabilità dei docenti accompagnatori per la mancata adozione di atti di diuturna e prolungata vigilanza, e nelle ore notturne o destinate al riposo, caratterizzate dal rispetto della riservatezza. Si stabilisce tuttavia che: “sia al momento della scelta in sede di organizzazione del viaggio, ed in tal caso solo sulla base della documentazione disponibile, sia al momento della concreta fruizione, ed in tal caso all’esito di una sia pur sommaria valutazione sul posto delle condizioni, l’istituzione deve valutare preliminarmente l’assenza di rischi evidenti o di pericolosità”. Ciò potrà determinare, secondo la Suprema Corte, anche l’adozione di concrete misure preventive quali: il rifiuto di alloggiare nella struttura, la ricerca di soluzioni alternative anche tramite l’organizzatore o, in caso estremo, il rientro anticipato; l’immediata sostituzione della stanza con altra priva di analoghe situazioni di pericolosità; ovvero in relazione alla capacità di discernimento del singolo ragazzo, l’obbligo di impartire adeguati e comprensibili moniti a non adottare specifiche condotte pericolose. A giudizio della Corte, nel caso di specie, la particolare connotazione della camera in cui era alloggiata la ragazza vittima del sinistro, avrebbe dovuto indurre il personale accompagnatore a rilevare, con accesso alle camere, il rischio della facile accessibilità al solaio di copertura da cui cadde la minore, con l’adozione delle idonee misure preventive.
Gli obblighi a carico di docenti ed Istituto Scolastico, così come puntualmente delineati nella suddetta sentenza, costituiscono delle responsabilità rilevanti in ordine a scelte discrezionali, da effettuarsi con giudizio preventivo, che, a volte, si trovano al limite tra il patrimonio di conoscenze anche tecniche del personale di un Istituto Scolastico ed il buon senso e la diligenza richiesta al docente nell’espletamento dell’attività educativa e formativa (si pensi per esempio alla valutazione anche sommaria, ma preventiva, di idoneità di una struttura alberghiera o di pericolosità di una particolare camera situata all’interno della medesima struttura). Tale logica trae spunto anche da quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 291 del 14/10/92, richiamata dalla difesa dei ricorrenti a sostegno degli obblighi di sicurezza e vigilanza sulla condotta degli studenti. All’interno di tale circolare viene delineato lo scopo principale delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fine principale, attraverso una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall’inizio dell’anno scolastico, anche attraverso gli organi collegiali, per conseguire quella crescita della personalità dell’allievo, che rientra nell’attività della scuola. Ma il fine didattico, culturale e formativo dei viaggi di istruzione come può conciliarsi perfettamente con gli obblighi preventivi di sicurezza e vigilanza? L’obiettivo di prevenire ogni ipotetico rischio potrebbe infatti comportare delle oggettive difficoltà nell’organizzazione del viaggio. Un’idonea soluzione di compromesso al fine, quantomeno, di ripartire le responsabilità a carico dell’Istituto Scolastico, potrebbe essere individuata nella Circolare Ministeriale, su visite e viaggi d’istruzione, n. 623 del 02/10/96. Dopo aver stabilito che l’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche, richiama l’attenzione sulla normativa in materia di pacchetti turistici. Viene, infatti, evidenziato che il rapporto tra agenzie di viaggi ed utenti ha natura contrattuale e come tale è necessario che le scuole abbiano la precisa consapevolezza dei diritti e degli obblighi che discendono dal contratto. Sotto questo profilo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 79 del 2011 (codice del Turismo), unita alla possibilità di contrattazione del pacchetto turistico, potrebbe indurre gli istituti scolastici a delineare delle particolari ipotesi di responsabilizzazione dell’agenzia turistica, in relazione alla creazione di pacchetti su misura. A tal fine, l’art. 36 del D.Lgs n. 79/11 prevede espressamente gli elementi costitutivi del contratto, tra cui rientrano: gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista, i mezzi le caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, il tipo di posto assegnato e, ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell’Unione europea; ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti; l’itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o l’intermediario e il turista al momento della prenotazione. Se diventa necessario precostituirsi una sorta di “paracadute di salvataggio” in caso d’incidente è quantomeno opportuno che si inizi sin dalla stipula del contratto con l’agenzia turistica di riferimento. Infine, la sottoscrizione e lo studio di opportune e specifiche polizze assicurative sulla responsabilità civile dell’Istituto e del personale docente, può contribuire ulteriormente ad escludere od attenuare gli obblighi risarcitori in sede civile.
Avv Federico Donini (Pubblicato su Overlex, 06 aprile 2012)
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