- La cornice normativa
L’art. 1158 del codice civile stabilisce che: “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
La dimostrazione del possesso, uti dominus (come se fosse il proprietario), da parte dell’attore (anche in qualità di comproprietario nei confronti degli altri condividenti), perdurante da oltre vent’anni, continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e accompagnato, quindi, dall’animo di tenere l’immobile come proprio, legittima l’acquisto a titolo originario e definitivo della proprietà del bene stesso, a titolo di usucapione.
Sotto altro profilo, ai sensi dell’art. 784 del codice di procedura civile: “le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono”.
Ciascun partecipante ad una comunione può quindi provocarne lo scioglimento, esercitando un’azione di divisione, ai sensi dell’art. 784 c.p.c., e ciò a prescindere dalla concorrente volontà degli altri comunisti/coeredi, attraverso la predisposizione di un progetto di divisione giudiziale.
L’azione di divisione è imprescrittibile, ovvero il diritto allo scioglimento della comunione è esercitabile in ogni tempo.
- Le connessioni tra l’usucapione e l’azione di divisione
E’ frequente che i procedimenti giudiziali di divisione e di usucapione di immobili possano essere tra loro connessi, pur nell’ambito dell’autonomia e della diversità di presupposti delle due tipologie di procedimento. E’ il caso dell’azione di divisione ereditaria esercitata su uno o più immobili, su cui sussiste una comunione, oggetto di una o più successioni ereditarie, in relazione ai quali vengano esercitate, allo stesso tempo, una o più azioni di usucapione da parte degli stessi condividenti, o persino di soggetti terzi estranei alla comunione. Si può anche prospettare l’ipotesi inversa in cui una parte eserciti in via autonoma un’azione di usucapione su immobili in relazione ai quali venga successivamente instaurato un altro autonomo giudizio di divisione, in cui questi assuma il ruolo di parte convenuta.
In tali ipotesi, i procedimenti di usucapione e divisione potranno quindi avere ad oggetto, in tutto o in parte, gli stessi immobili e le stesse parti coinvolte, dando origine a procedimenti litisconsortili connessi ma autonomi, perché fondati su presupposti diversi. Il procedimento di usucapione è tuttavia tale da influire e, in certi casi, da essere pregiudiziale rispetto al procedimento di divisione, che andrà poi a stabilire definitivamente le quote spettanti a ciascuno dei condividenti. Tali quote dovranno infatti essere calcolate tenendo conto di quanto già stabilito, a titolo definitivo, nel procedimento di usucapione già definito, sottraendo quindi dal progetto divisionale quanto già assegnato in precedenza con il procedimento di usucapione.
- Le conseguenze processuali in termini di connessione tra procedimenti
Nel momento in cui parte convenuta nel procedimento di usucapione proponga una domanda di divisione di tutto o parte degli immobili oggetto di usucapione si determina una connessione tra i due giudizi. I procedimenti potrebbero trovarsi in rapporto di pregiudizialità, l’uno nei confronti dell’altro, e determinare la necessità di sospendere il giudizio di divisione, in attesa della definizione del giudizio di usucapione, come verrà di seguito evidenziato.
Va innanzitutto rilevato che l’atto introduttivo del giudizio di divisione ereditaria non interrompe il decorso del tempo utile all’usucapione da parte del convenuto, tale atto non è infatti rivolto alla contestazione diretta ed immediata del possesso “ad usucapionem” (Cass. Civ. n. 6785/14).
Inoltre il comproprietario che si ritenga proprietario per usucapione di un bene in comunione, non può iniziare il giudizio di divisione ma deve intraprendere il procedimento di usucapione. Quindi, qualora sia stato convenuto in un giudizio di divisione da uno o più degli altri comproprietari, dovrà far valere l’avvenuta usucapione in tale giudizio poiché la divisione, accertando i diritti delle parti sulla comunione di beni indivisi, presuppone il riconoscimento dell’appartenenza delle cose in comunione. Al contrario, ove non contesti il diritto alla divisione di quel determinato cespite o resti contumace, non può opporre successivamente l’usucapione al condividente o al terzo aggiudicatario cui detto bene sia stato assegnato (Cassazione civile sez. II, 13/06/2018, n.15504)
Sul rapporto di pregiudizialità tra i due procedimenti si è tuttavia affermato che: “tra due giudizi riguardanti, rispettivamente, lo scioglimento di una comunione immobiliare e l’usucapione di uno degli immobili da dividere, non sussiste un rapporto di pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c., che va intesa in senso non meramente logico, ma tecnico giuridico, in quanto determinata da una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, uno dei quali (pregiudiziale) integra la fattispecie dell’altro (dipendente), in modo tale che la decisione sul primo si riflette necessariamente, condizionandola, su quella del secondo” (Cassazione civile sez. VI, 02/03/2016, n.4183). Una relazione di pregiudizialità, tale da determinare la sospensione necessaria del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non ricorre quindi tra il giudizio di usucapione e quello di scioglimento della comunione, perché il giudice dovrà invece verificare la sussistenza dei presupposti per disporre la riunione dei procedimenti ai sensi dell’art. 274 c.p.c. ovvero se sia ancora realizzabile la riunione, ritardando il procedere dell’uno in attesa della maturazione della fase istruttoria dell’altro.
Diverso è invece il caso in cui i procedimenti si trovino irrimediabilmente in fasi processuali diverse, tali da renderne impossibile la riunione (come nel caso, ad esempio, in cui una causa sia già rimessa in decisione e l’altra si trovi ancora in fase di trattazione o istruttoria). In tale ipotesi sarà infatti necessario procedere con la sospensione del procedimento di divisione, in attesa della definizione del procedimento di usucapione.
Vi è infine da considerare un aspetto che viene in considerazione in relazione ai due procedimenti. Se infatti non sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, questo si manifesta quantomeno sotto il profilo logico tanto nel caso in cui venga disposta la sospensione del procedimento di divisione, in attesa della pronuncia sull’usucapione, quanto nel caso in cui venga disposta la riunione dei procedimenti di divisione e usucapione (a seconda delle fasi in cui si trovino). L’azione di usucapione si troverà infatti necessariamente in rapporto di pregiudizialità logica rispetto al procedimento di divisione. La conseguenza è che solo il passaggio in giudicato del provvedimento sulla richiesta di usucapione potrà determinare l’avvio delle fasi caratterizzanti il procedimento di divisione, ciò al fine di non assumere decisioni che risultino in contrasto tra di loro, assegnando delle quote ai condividenti che non sarebbero loro spettate.
Conclusioni
Il rapporto di pregiudizialità logica tra i procedimenti di usucapione e divisione connessi rende ancora più complessa l’attribuzione definitiva di proprietà del bene immobile o di una frazione di esso. A ciò si aggiunga che anche il procedimento di divisione, solo in apparenza meno conflittuale, richiede comunque a tutte le parti l’onere iniziale di fornire la prova rigorosa relativa alla proprietà o alla titolarità di un diritto reale. Tale dimostrazione non potrà infatti essere fornita con riconoscimenti della controparte, in base ad un ragionamento deduttivo, ed il procedimento dovrà infine essere concluso con un progetto divisionale.
Se i procedimenti di usucapione e divisione connessi diventano, frequentemente, procedimenti litisconsortili a pluralità di parti, la prospettiva è che l’attribuzione definitiva di una o più frazioni di proprietà del bene immobile ai vari condividenti avvenga a costi e tempi rilevanti, considerati anche i diversi gradi di impugnazione del giudizio.
Attualmente, tanto i procedimenti di usucapione quanto quelli di divisione sono soggetti a mediazione obbligatoria ovvero ad un tentativo, preliminare al giudizio, di soluzione della vertenza. E’ forse auspicabile che ove il tentativo di conciliazione obbligatorio debba essere effettuato in tali tipologie di vertenze connesse, avrà maggiore efficacia quando la visuale del mediatore sia allargata a tutte le vertenze connesse e non, come spesso accade, limitata alle singole richieste del singolo autonomo procedimento. Tale limitazione, spesso dovuta al momento temporale di introduzione del singolo procedimento, potrebbe forse essere risolta con il ricorso alla mediazione delegata dal giudice, una volta che i procedimenti siano stati riuniti o che sia acclarata la presenza di plurimi procedimenti pendenti sui medesimi immobili.
Avv. Federico Donini
Pubblicato su altalex il 24.07.22