INTERRUZIONE DEL PROCESSO E RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI – DEBITI DEL DE CUIUS E MANCATA INDICAZIONE DEGLI EREDI – Cassazione civile, Seconda Sezione Civile, Sentenza n. 15995/22 del 18.05.22
INTERRUZIONE DEL PROCESSO E RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI – DEBITI DEL DE CUIUS E MANCATA INDICAZIONE DEGLI EREDI
Cassazione civile, Seconda Sezione Civile, Sentenza n. 15995/22 del 18.05.22
In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell’atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del “de cuius” senza procedere all’individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall’istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti.