INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO DEL NUOVO CONDUTTORE – MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO – IRRILEVANZA – Cass. Civ., Sesta Sezione, Ordinanza N. 29131/2020 del 18.12.2020
INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO DEL NUOVO CONDUTTORE – MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO – IRRILEVANZA
Cass. Civ., Sesta Sezione, Ordinanza N. 29131/2020 del 18.12.2020
La condanna a cessare lo svolgimento dell’attività ritenuta contraria al regolamento di condominio nell’immobile locato emessa nei confronti dei conduttori parti del giudizio, così come quella al pagamento di una somma di danaro per l’eventuale inosservanza dell’obbligo ai sensi 614 bis c.p.c., costituisce titolo esecutivo anche nei confronti dei nuovi conduttori per il solo fatto che l’attività vietata continui ad essere svolta nell’ immobile e ciò indipendentemente dalla mancata partecipazione di questi ultimi al giudizio ove è stata pronunciata la condanna.