Il giudice di primo grado ha correttamente pronunciato il disconoscimento della paternità di minore alla luce della relazione extraconiugale sussistente nel periodo del concepimento, non smentita dalle parti interessate, e delle conclusioni della ctu incaricata, che confermavano la non corrispondenza biologica fra il bambino e il marito della madre. La decisione viene confermata dalla Corte di Appello e viene impugnata in Cassazione. La Suprema Corte ha sancito che non è stata determinata alcuna violazione dell’interesse del minore.