Il duplicato informatico non richiede l’attestazione di conformità
Cassazione civile, sezione Seconda, Ordinanza n. 7489/2021 del 17.03.21
Va in toto recepito il postulato per cui l’esemplare del decreto notificato al Ministero è un “duplicato informatico”, che non abbisogna di alcuna attestazione di conformità, ben diverso dalla “copia informatica”, che, viceversa, necessita dell’attestazione di conformità.