IL DIVIETO DI CANCELLAZIONE DELL’AVVOCATO DALL’ALBO DURANTE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA’ – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, n. 19197/24 del 12.07.24

IL DIVIETO DI CANCELLAZIONE DELL’AVVOCATO DALL’ALBO DURANTE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA’

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, n. 19197/24 del 12.07.24

Le Sezioni Unite civili, rilevata l’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione normativa, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 35, 41 Cost., dell’art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che reca il divieto di deliberare la cancellazione dell’avvocato dall’albo durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, nella parte in cui non prevede deroghe al divieto allorquando la perdurante iscrizione all’albo comporti la lesione di diritti fondamentali del professionista.

Ordinanza Corte di Cassazione