Il Diritto – dovere di visita del genitore non collocatario al figlio non può essere oggetto di coercizione
Cassazione Prima sez. civile Ordinanza n. 6471 del 06/03/2020
Il diritto dovere di visita del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c.. E’ destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all’interesse superiore del minore.