IL CONIUGE SUPERSTITE HA DIRITTO DI ABITARE LA CASA FAMILIARE SENZA LIMITAZIONI
Cass. civ. Sez. VI Ordinanza n. 12042/20 del 24.06.20
L’oggetto del diritto di abitazione del coniuge è definito invariabilmente dalla misura in cui la casa di proprietà del defunto era destinata a residenza familiare. Il successore nella nuda proprietà non può costringere il coniuge a concentrare l’esercizio del suo diritto solo sulla parte della cosa sufficiente a soddisfarne lo stretto bisogno dell’alloggio.