I compensi del CTU in caso di ritardo nel deposito della relazione peritale
Corte di Cassazione – Ordinanza n. 22621 del 10/09/2019
La decurtazione degli onorari del CTU prevista dall’art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002, per il caso in cui la prestazione sia stata eseguita oltre il termine assegnatogli dal magistrato, costituisce sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi del consulente tecnico e indebite dilatazioni dei tempi processuali. Il legislatore non ha attribuito al giudice del merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al “quantum”, né all’entità del ritardo in cui è incorso l’ausiliario nel deposito della relazione.