Per i calciatori iscritti alla Lega Nazionale Dilettanti (serie D e categorie inferiori) è esclusa ogni forma di lavoro autonomo e subordinato. L’art. 94 ter, 1° comma, delle NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC- Federazione Italiana Gioco Calcio) stabilisce, infatti, espressamente che: “per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Dilettanti è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato”. L’eventuale rapporto contrattuale instaurato tra le parti dovrebbe quindi considerarsi un rapporto di natura atipica, ai sensi degli articoli 1321 e 1322 c.c. (codice civile). Sono tuttavia ammesse dagli stessi regolamenti della FIGC forme di compenso a titolo di indennità di trasferta, premi e rimborsi forfettari spese. Sussiste, in tal caso, l’obbligo di sottoscrizione, da parte dei tesserati e delle associazioni sportive, di accordi annuali per eventuali rimborsi, su moduli forniti dalla FIGC, entro determinati limiti di spesa (art. 94 ter NOIF – Norme Organizzative Interne della FIGC). L’art. 94, 1° comma, del regolamento sulle NOIF stabilisce espressamente che: “Sono vietati: a) gli accordi tra società e tesserati che prevedono compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale”. L’art. 94 ter, 8° comma, delle NOIF stabilisce, altresì, la nullità di accordi integrativi e sostitutivi che prevedono l’erogazione di somme superiori rispetto a quelle fissate. La loro eventuale sottoscrizione costituisce, per di più, illecito disciplinare e comporta il deferimento dell’associazione sportiva e del calciatore agli organi della Giustizia Sportiva.
Cosa accade in caso di sottoscrizione di contratti in violazione dei limiti stabiliti dalla normativa federale della FIGC? Tali accordi non sono ammessi dall’ordinamento sportivo e, come tali, sono nulli e privi di efficacia. Ci si è interrogati, tuttavia, se possano essere fatti valere innanzi alla giustizia ordinaria, nelle ipotesi d’inadempimento contrattuale. Le eventuali eccezioni di illiceità e nullità degli accordi trovano, infatti, la loro applicazione solo innanzi agli organi della giustizia sportiva. Occorre premettere che il rapporto contrattuale instaurato tra le parti è da considerarsi un rapporto sinallagmatico di natura atipica, ai sensi degli articoli 1321 e 1322 c.c. L’art. 1322, II° comma, c.c., prevede, infatti, che “le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela”. La Corte di Cassazione è intervenuta separando gli ambiti di competenza della giustizia ordinaria e sportiva, stabilendo che tali accordi possano essere fatti valere innanzi al giudice ordinario per ottenere il pagamento del dovuto, indipendentemente da eventuali sanzioni sportive. La violazione delle norme regolamentari non può infatti trovare sanzione nell’ordinamento statale, governato dal principio della libertà delle forme, né sotto il profilo della mancata osservanza della forma vincolata, né sotto quello della pattuizione di un compenso, non violando l’onerosità della prestazione alcuna norma imperativa (Cass. Civ., sez. III, n. 1713/10). Per di più non esiste neppure un difetto di giurisdizione o di competenza del giudice ordinario a giudicare su tali accordi, avendo la Corte di Cassazione escluso l’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, in base all’esistenza di clausole compromissorie che devolvano agli organi della giustizia sportiva la risoluzione di tali controversie (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 6423/08). L’art. 27 dello Statuto della FIGC, che prevede l’obbligo per tutti gli iscritti di sottoporre tutte le vertenze di carattere economico, tecnico e disciplinare agli organi della Federazione, non vincola infatti il giudice ordinario a dichiarare la propria incompetenza in relazione a materie relative agli accordi sopra descritti. A ben vedere tale principio, messo in discussione innanzi ai Tribunali di merito, è conforme ai regolamenti della FIGC. L’art. 94, II° comma, delle NOIF prevede infatti che le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a tutela dei diritti derivanti dagli accordi in contrasto con le norme regolamentari, non rientrano tra quelle vincolate dalla clausola compromissoria. Proseguendo, l’art. 94 bis del medesimo regolamento aggiunge: “i calciatori ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in seno alla Lega Nazionale Dilettanti possono, in deroga alla disposizione di cui all’art. 24 dello Statuto federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche”. Ciò consente azioni promosse dai tesserati, calciatori dilettanti, innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti, se rientranti negli accordi su compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme federali. Resta fermo l’eventuale illecito sportivo di entrambe le parti (calciatori – associazioni sportive) che potrà essere eventualmente denunciato ed accertato dagli organi della giustizia sportiva con competenza esclusiva.
Avv. Federico Donini (Pubblicato su Overlex il 06.04.2012)
Link: http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=2711