Giurisdizione del giudice italiano o straniero nei procedimenti di famiglia
Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza n. 24608 del 02/10/2019
La giurisdizione su azioni di separazione e divorzio proposte al giudice italiano in cui siano presenti domande inerenti alla responsabilità genitoriale e al mantenimento di figli minori non abitualmente residenti in Italia spetta al giudice dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della proposizione della domanda, a meno che non vi sia una esplicita accettazione della giurisdizione italiana da parte di entrambi i genitori. Tale accettazione deve intervenire all’atto della presentazione della domanda di separazione o al momento della formazione del contraddittorio e deve essere valutata conforme all’interesse del minore.