Cass. Civ., sez. I., 11504 del 10 maggio 2017
La Cassazione Civile, prima sezione civile, con la sentenza n. 11504, depositata il 10 maggio 2017, ha mutato, dopo 27 anni, il proprio orientamento in materia di assegno divorzile a favore del coniuge economicamente più debole (art. 5 legge 898/70). La Suprema Corte subordina il diritto al mantenimento nel divorzio, al presupposto della non autosufficienza economica del coniuge più debole o all’incapacità di procurarsi mezzi adeguati al proprio sostentamento. Ritiene, pertanto, non più attuale, nell’ambito dei mutamenti economico-sociali, il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.