CTU E ACCERTAMENTO DI FATTI DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI DALLE PARTI – Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 3086/22 del 01.02.22
CTU E ACCERTAMENTO DI FATTI DIVERSI DA QUELLI DEDOTTI DALLE PARTI
Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 3086/22 del 01.02.22
L’accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti, è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso.
L’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, che il consulente accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, è motivo di impugnazione ex art. 161 c.p.c..