Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sanciscono che l’atto di appello non debba essere formulato alla stregua di un progetto alternativo di sentenza.
Gli artt. 342 e 434 del codice di procedura civile, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni contestate della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non è pertanto necessario che l’atto di appello debba rivestire particolari forme, ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.