La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, posta dalla Corte d’Appello di Milano.
Non è costituzionalmente ammissibile che l’esigenza di verità della filiazione si imponga in modo automatico sull’interesse del minore. Va pertanto escluso che bilanciare quell’esigenza con tale interesse comporti “l’automatica cancellazione dell’una in nome dell’altro”.
Va dunque effettuato un giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all’accertamento della verità sull’identità biologica del minore e le conseguenze che da tale accertamento possano derivare sulla sua posizione giuridica.