La Cassazione Civile, prima sezione civile, con la sentenza n. 12196 del 16 maggio 2017, ha precisato che durante la separazione permane il vincolo coniugale, e con esso il dovere di assistenza, con la conseguenza che il coniuge economicamente più debole ha diritto a vedersi garantito il precedente tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio. Tale sentenza interviene a pochi giorni dalla sentenza della Cassazione civile n. 11504/17 che ha fondato il diritto al contributo al mantenimento nel divorzio, al presupposto della non autosufficienza economica del coniuge più debole o all’incapacità di procurarsi mezzi adeguati al proprio sostentamento, essendo venuto meno il rapporto coniugale ed i relativi vincoli. Si specificano pertanto, in modo netto, i diversi presupposti del contributo al mantenimento nella seperazione, rispetto a quelli dell’assegno divorzile.