COMPETENZA TRIBUNALE PER I MINORENNI E ORDINARIO: ART. 38 DISP. ATT. C.C. – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile n. 15154/24 del 30.05.24
COMPETENZA TRIBUNALE PER I MINORENNI E ORDINARIO: ART. 38 DISP. ATT. C.C.
Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile n. 15154/24 del 30.05.24
L’art. 38, comma 1, disp. att. c.c. si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.p.c., la competenza è attribuita in via generale al Tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un’ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel Tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella Corte d’appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l’impugnazione o sia stato interposto appello.