COMPETENZA PER TERRITORIO PER I PROVVEDIMENTI CHE RIGUARDANO MINORI (ART. 473 BIS 11 CPC) – Corte di Cassazione, Sez. Prima civile, Sentenza n. 34422/24 del 25.12.24

COMPETENZA PER TERRITORIO PER I PROVVEDIMENTI CHE RIGUARDANO MINORI (ART. 473 BIS 11 CPC)

Corte di Cassazione, Sez. Prima civile, Sentenza n. 34422/24 del 25.12.24

Nell’individuare il luogo di residenza del minore, non assumono in sé rilievo la residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, atteso che nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l’effettivo e stabile centro d’interessi del minore, ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell’altro genitore o alla disciplina della competenza territoriale. La residenza abituale del minore al momento della domanda, quale criterio determinativo della competenza per territorio, è destinato ad affermarsi con prevalenza su quello di “prossimità”, offrendosi quest’ultimo ad una valutazione di strumentalità rispetto a spostamenti della residenza anagrafica o del domicilio del minore, a seguito del trasferimento del genitore con cui egli convive, che, effettuati in corso di causa, contraddicono quell’esigenza di certezza ed effettività della tutela giurisdizionale che all’affermazione della regola di competenza si accompagna.

Sentenza Corte di Cassazione