COMPETENZA FUNZIONALE E INDEROGABILE DEL TRIBUNALE CHE HA EMESSO IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO – Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 25146/24 del 19.09.24

COMPETENZA FUNZIONALE E INDEROGABILE DEL TRIBUNALE CHE HA EMESSO IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO

Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 25146/24 del 19.09.24

Il giudizio di opposizione è connotato dalla competenza funzionale e inderogabile dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, essendo tale competenza immodificabile anche per ragioni di connessione, con la conseguenza che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest’ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.

Ordinanza Corte di Cassazione