RESPONSABILITA’ DEL PROPRIETARIO DEL SITO INQUINATO – Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 3077/23 del 01.02.23

RESPONSABILITA’ DEL PROPRIETARIO DEL SITO INQUINATO

Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 3077/23 del 01.02.23

Al proprietario che non abbia causato l’inquinamento sono inapplicabili i criteri di imputazione della responsabilità di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c., dal momento che la disciplina definita nella parte quarta del c. amb. per la bonifica dei siti contaminati ha carattere di specialità rispetto alle norme del codice civile, contemplando, a tale proposito, la specifica posizione del proprietario/gestore incolpevole e trovando applicazione nei confronti del responsabile dell’inquinamento (in base al principio “chi inquina paga” di cui alla Direttiva 2004/35/CE), a titolo di dolo o colpa; ne consegue che l’obbligo di adottare le misure utili a fronteggiare la situazione di inquinamento rimane unicamente a carico di colui che di tale situazione sia stato responsabile per avervi dato colposamente o dolosamente causa, non potendosi addossare al proprietario incolpevole dell’inquinamento alcun obbligo né di bonifica, né di messa in sicurezza.

Sentenza Corte di Cassazione

PRINCIPIO DI NON DISPERSIONE DELLA PROVA DURANTE I DIVERSI GRADI DI GIUDIZIO – Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 4835/23 del 16.02.23

PRINCIPIO DI NON DISPERSIONE DELLA PROVA DURANTE I DIVERSI GRADI DI GIUDIZIO

Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 4835/23 del 16.02.23

Il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti – prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione.

Allorché la parte abbia ottemperato all’onere processuale di compiere nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo.

Sentenza Corte di Cassazione

ABBANDONO DEL MINORE: MANCATA AUDIZIONE DEI PARENTI – Corte di Cassazione Civile, Prima Sezione, Sentenza n. 2072/23 del 24.01.23

ABBANDONO DEL MINORE: MANCATA AUDIZIONE DEI PARENTI

Corte di Cassazione Civile, Prima Sezione, Sentenza n. 2072/23 del 24.01.23

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, i genitori dell’adottando, ove esistenti, sono le sole parti necessarie e formali dell’intero procedimento e quindi litisconsorti necessari anche nel giudizio di appello, quand’anche in primo grado non si siano costituiti, nonché unici soggetti a dover essere obbligatoriamente sentiti, poiché la convocazione dei parenti entro il quarto grado è richiesta solo in mancanza dei genitori e sempre che tali familiari abbiano rapporti significativi con il minore, sicché, ove i genitori del minore siano stati già sentiti nel corso del giudizio, la mancata audizione di parenti entro il quarto grado, per di più in difetto di specifiche indicazioni circa la sussistenza di rapporti significativi intrattenuti con il minore, non può avere conseguenza alcuna sulla legittimità del procedimento.

Sentenza Corte di Cassazione

DIRITTO DI VISITA DEI NONNI AI NIPOTI: NESSUNA COSTRIZIONE DEI MINORI – Corte di Cassazione Civile, Prima Sezione, Ordinanza n. 2881/23 del 31.01.23

DIRITTO DI VISITA DEI NONNI AI NIPOTI: NESSUNA COSTRIZIONE DEI MINORI

Corte di Cassazione Civile, Prima Sezione, Ordinanza n. 2881/23 del 31.01.23

L’art. 317-bis cod. civ. non può che derivare da una relazione positiva, gratificante e soddisfacente del bambino con l’ascendente ed implica, di conseguenza, una spontaneità di relazione e non una coercizione.

Il mantenimento di rapporti significativi, perciò, non può essere assicurato tramite la costrizione del bambino, attraverso un’imposizione manu militari di una relazione sgradita e non voluta, cosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto della volontà manifestata da un minore che abbia compiuto i dodici anni o che comunque risulti capace di discernimento, ex art. 336-bis cod. civ.

Ordinanza Corte di Cassazione

RACCOLTA DELLE RELAZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SULLA RIFORMA “CARTABIA” – Corte di Cassazione Civile Raccolta Relazioni illustrative del 24.01.23

RACCOLTA DELLE RELAZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SULLA RIFORMA “CARTABIA”

Corte di Cassazione Civile Raccolta Relazioni illustrative del 24.01.23

Raccolta delle relazioni illustrative della Corte di Cassazione civile sulla nuova riforma del processo civile.

Relazioni sulle novità normative della riforma “CARTABIA” Diritto e Procedura Civile 2023

ADOZIONE DEL MINORE D’ETÀ E CESSAZIONE DEL RAPPORTO CON LA FAMIGLIA DI ORIGINE – QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ – Corte di Cassazione Civile, Prima Sezione, Ordinanza n. 230/23 del 05.01.23

ADOZIONE DEL MINORE D’ETÀ E CESSAZIONE DEL RAPPORTO CON LA FAMIGLIA DI ORIGINE – QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ

Corte di Cassazione Civile, Prima Sezione, Ordinanza n. 230/23 del 05.01.23

La Prima Sezione Civile ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 3, della l. n. 184 del 1983, in relazione agli artt. 2, 3, 30 Cost, all’art. 117 Cost. con riferimento all’art. 8 CEDU, agli artt. 3 e 21 Convenzione ONU di New York, ratificata con l. n. 176 del 1991, ed all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nella parte in cui stabilisce che con l’adozione legittimante del minore, derivante dall’accertamento dello stato di abbandono e dalla dichiarazione di adottabilità, cessano definitivamente i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine, estesa ai parenti entro il quarto grado, escludendo la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a non reciderli, secondo modalità da stabilirsi in via giudiziale.

Ordinanza Corte di Cassazione

RELAZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE – Corte di Cassazione Civile, Relazioni illustrative n. 110 e 113 del 01.12.22 e 15.12.22

RELAZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

Corte di Cassazione Civile, Relazioni illustrative n. 110 e 113 del 01.12.22 e 15.12.22

Relazioni illustrative della Corte di Cassazione sulla nuova riforma del processo civile (relazione n. 110) e dei procedimenti in materia di diritto di famiglia e dei minori (relazione n. 113).

MINORE NATO ALL’ESTERO MEDIANTE MATERNITA’ SURROGATA – Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 38162/22 del 30.12.22

MINORE NATO ALL’ESTERO MEDIANTE MATERNITA’ SURROGATA

Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 38162/22 del 30.12.22

La pratica della gestazione per altri, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; ciò esclude l’automatica trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero, e “a fortiori” dell’originario atto di nascita, nel quale sia indicato quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, oltre al padre biologico, anche se l’atto di nascita è stato formato in conformità della “lex loci”; nondimeno, anche il bambino nato ricorrendo alla gestazione per altri ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale; l’ineludibile esigenza di assicurargli i medesimi diritti degli altri bambini è garantita attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, in quanto, allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello “status” di figlio, al legame di fatto con il “partner” del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita.

Sentenza Corte di Cassazione

RICORSO IN CASSAZIONE: PROCURA – Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 36057/22 del 09.12.22

RICORSO IN CASSAZIONE: PROCURA

Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 36057/22 del 09.12.22

Il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato dalla firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. La procura deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente per i casi dubbi che, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.

Sentenza Corte di Cassazione

ASCOLTO DEL MINORE: CASI DI ESCLUSIONE – Corte di Cassazione Civile, Prima Sezione, Ordinanza n. 32876/22 del 08.11.22

ASCOLTO DEL MINORE: CASI DI ESCLUSIONE

Corte di Cassazione Civile, Prima Sezione, Ordinanza n. 32876/22 del 08.11.22

L’ascolto del minore dodicenne, o anche di età inferiore se capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. Tale audizione può essere omessa solo nel caso in cui sia in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superflua, ovvero sussistano particolari ragioni che la sconsiglino (che vanno specificate in modo puntuale), come quelle del minore a non essere esposto al presumibile danno derivante dal coinvolgimento emotivo nella controversia che opponga i genitori, o quando la narrazione dei fatti che lo vedono coinvolto generano estremo dolore e tristezza.

Ordinanza Corte di Cassazione