IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO IN CASSAZIONE NON TELEMATIZZATO DAL 1° GENNAIO 2023 – Corte di Cassazione Civile, Sez. prima, Ordinanza n. 10689/23 del 20.04.23

IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO IN CASSAZIONE NON TELEMATIZZATO DAL 1° GENNAIO 2023

Corte di Cassazione Civile, Sez. prima, Ordinanza n. 10689/23 del 20.04.23

E’ divenuta operativa, a partire dal 1° gennaio 2023 (in forza della disposizione dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2022), la disposizione dell’art. 196-quater disp. att. c.p.c. riguardante l’obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti, sicché dalla predetta data i ricorsi per cassazione devono essere depositati, a pena di improcedibilità, in modalità telematica, salve le eccezioni appositamente specificate.

Ordinanza Corte di Cassazione

PRIVA DI VALORE PER L’ADOZIONE LA DISPONIBILITÀ DEI PARENTI AD ACCOGLIERE I MINORI, MANIFESTATA DOPO L’INTERVENTO DELL’AUTORITÀ – Corte di Cassazione Civile, Sez. prima, Ordinanza n. 9167/23 del 03.04.23

PRIVA DI VALORE PER L’ADOZIONE LA DISPONIBILITÀ DEI PARENTI AD ACCOGLIERE I MINORI, MANIFESTATA DOPO L’INTERVENTO DELL’AUTORITÀ

Corte di Cassazione Civile, Sez. prima, Ordinanza n. 9167/23 del 03.04.23

Il rapporto significativo previsto dalla legge sull’adozione deve consistere in una relazione di cura e accudimento dei minori preesistente all’intervento della pubblica autorità tra i soggetti che chiedono l’affido e le minori. Nel caso di specie la Corte d’appello ha dato atto che gli zii non risultano essersi presi cura delle bambine sottraendole alla situazione di degrado e di abuso ampiamente descritta nelle sentenze di primo e secondo grado.

Ordinanza Corte di Cassazione

CLAUSOLE ABUSIVE NEI CONTRATTI CON CONSUMATORI: FASE ESECUTIVA – Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 9479/23 del 06.04.23

CLAUSOLE ABUSIVE NEI CONTRATTI CON CONSUMATORI: FASE ESECUTIVA

Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 9479/23 del 06.04.23

Il giudice dell’esecuzione:

  1. in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
  2. ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
  3. dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;
  4. fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;
  5. se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);
  6. se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Sentenza Corte di Cassazione

NOMINA DEL CURATORE SPECIALE NEL PROCEDIMENTO EX ART. 250 C.C. – Corte di Cassazione Civile, Sez. Prima, Ordinanza n. 8762/23 del 28.03.23

NOMINA DEL CURATORE SPECIALE NEL PROCEDIMENTO EX ART. 250 C.C.

Corte di Cassazione Civile, Sez. Prima, Ordinanza n. 8762/23 del 28.03.23

Nel procedimento disciplinato dall’art. 250 c.c., come novellato dall’art. 1 della I. n. 219 del 2012, teso al riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, quest’ultimo non assume la qualità di parte, per cui la nomina di un curatore speciale è necessaria solo ove il giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi.

Ordinanza Corte di Cassazione

INCAPACITA’ A TESTIMONIARE – Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 9456/23 del 06.04.23

INCAPACITA’ A TESTIMONIARE

Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 9456/23 del 06.04.23

L’incapacità a testimoniare disciplinata dall’articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d’ufficio, sicché, ove la parte non formuli l’eccezione di incapacità a testimoniare prima dell’ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l’eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell’articolo 157 c.p.c., l’interessato ha l’onere di eccepire subito dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l’eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l’eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d’impugnazione.

Sentenza Corte di Cassazione

 

PREGIUDIZIALITA’ DELL’AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA’ RISPETTO ALL’AZIONE DI ACCERTAMENTO – Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 8268/23 del 22.03.23

PREGIUDIZIALITA’ DELL’AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA’ RISPETTO ALL’AZIONE DI ACCERTAMENTO

Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 8268/23 del 22.03.23

Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l’accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pendenza, si applica l’istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c..

Sentenza Corte di Cassazione

OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO DALLA NASCITA – Corte di Cassazione Civile, Sez. Prima, Ordinanza n. 3661/23 del 07.02.23

OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO DALLA NASCITA

Corte di Cassazione Civile, Sez. Prima, Ordinanza n. 3661/23 del 07.02.23

L’obbligo di concorrere al mantenimento del figlio trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata al momento della nascita del figlio, per cui l’obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c. e art. 316 bis c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Con la ulteriore conseguenza che, anche nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita.

Ordinanza Corte di Cassazione

MINORE E FREQUENTAZIONE PARITETICA DEI GENITORI – REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – Corte di Cassazione Civile, Sez. Prima, Ordinanza n. 5738/23 del 24.02.23

MINORE E FREQUENTAZIONE PARITETICA DEI GENITORI – REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

Corte di Cassazione Civile, Sez. Prima, Ordinanza n. 5738/23 del 24.02.23

In tema di affidamento condiviso, il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell’esercizio paritetico del diritto di visita, dovendo il giudice di merito valutare se il mutamento del regime giuridico dell’assegnazione della casa familiare realizzi un maggior benessere del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel disporre un regime di affido condiviso del minore con diritto di visita paritetico, aveva revocato l’assegnazione della casa familiare alla madre, ove il minore, in età prescolare, era cresciuto, senza valutare l’interesse di quest’ultimo a non veder modificato il proprio habitat domestico).

AUTONOMIA CONTRATTUALE – LIMITI (ART. 1322 C.C.) – Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 5657/23 del 23.02.23

AUTONOMIA CONTRATTUALE – LIMITI (ART. 1322 C.C.)

Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 5657/23 del 23.02.23

Le Sezioni Unite Civili hanno affermato i seguenti principi:

  1. a) il giudizio di “immeritevolezza” di cui all’art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti e non alla convenienza, né alla chiarezza, né alla aleatorietà del contratto;
  2. b) la clausola inserita in un contratto di leasing – la quale preveda che: a) la misura del canone vari in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l’importo mensile del canone resti nominalmente invariato e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte – non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno “strumento finanziario derivato” implicito e, quindi, la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del d.lgs. n. 58 del 1998

Sentenza Corte di Cassazione

PROTOCOLLO D’ INTESA SUL PROCESSO CIVILE IN CASSAZIONE – Protocollo d’intesa del 01.03.23 tra la Corte Suprema di Cassazione, la Procura Generale della Corte di Cassazione, l’Avvocatura Generale dello Stato e il Consiglio Nazionale Forense

PROTOCOLLO D’ INTESA SUL PROCESSO CIVILE IN CASSAZIONE

Protocollo d’intesa del 01.03.23 tra la Corte Suprema di Cassazione, la Procura Generale della Corte di Cassazione, l’Avvocatura Generale dello Stato e il Consiglio Nazionale Forense

Il 1° marzo 2023 la Corte Suprema di cassazione, la Procura Generale della Corte di cassazione, l’Avvocatura Generale dello Stato e il Consiglio Nazionale Forense hanno siglato il “Protocollo d’intesa sul processo civile in cassazione”. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha infatti comportato una rilevante riforma del processo civile in cassazione, estendendo e rafforzando il processo civile telematico e sottolineando il ruolo fondamentale dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti e di collaborazione tra le parti e il giudice.

Protocollo d’intesa sul Processo Civile in Cassazione