TARDIVA COSTITUZIONE DELL’ATTORE – Corte di Cassazione, Sez. Seconda, Ordinanza n. 30270/23 del 31.10.23

TARDIVA COSTITUZIONE DELL’ATTORE

Corte di Cassazione, Sez. Seconda, Ordinanza n. 30270/23 del 31.10.23

In caso di tardiva costituzione dell’attore, in ipotesi di causa con più convenuti, la costituzione tempestiva di almeno uno di essi esclude, ex art. 171 comma 2 c.p.c., che possa disporsi la cancellazione della causa dal ruolo.

Ordinanza Corte di Cassazione

NOMINA CURATORE SPECIALE DEL MINORE E CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO AI SERVIZI – Corte di Cassazione, Sez. Prima, Ordinanza n. 32290/23 del 23.11.23

NOMINA CURATORE SPECIALE DEL MINORE E CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO AI SERVIZI

Corte di Cassazione, Sez. Prima, Ordinanza n. 32290/23 del 23.11.23

Occorre distinguere l’affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall’affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. Nel primo caso, l’adozione del provvedimento – sufficientemente dettagliato sui compiti demandati ai servizi, esclusi poteri decisori, e sui tempi della loro attuazione, che devono essere i più rapidi possibili – non richiede la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi; nel secondo caso, invece, l’affidamento ai servizi deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all’attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità; l’adozione di tale provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale; quanto ai contenuti del provvedimento, essi vanno ispirati, pertanto, ad un principio di proporzionalità, richiedendosi, che i compiti dei servizi siano descritti specificamente, con riguardo ai doveri e ai poteri sottratti dall’ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario (se persona diversa da i genitori), mentre i servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale, se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo.

Ordinanza Corte di Cassazione

DECADENZA DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE E COMPETENZA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO FAMILIARE – Corte di Cassazione, Sez. Prima, Sentenza n. 29814/23 del 27.10.23

DECADENZA DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE E COMPETENZA SUL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO FAMILIARE

Corte di Cassazione, Sez. Prima, Sentenza n. 29814/23 del 27.10.23

Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l’extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l’interesse prevalente di quest’ultimo a crescere sano nel contesto familiare d’origine. Quando l’adozione del provvedimento di affidamento familiare del minore si rende necessaria nel corso del giudizio di separazione dei coniugi, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., la competenza appartiene al Tribunale ordinario.

Sentenza Corte di Cassazione

IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO DEL PADRE PUTATIVO NON ESCLUDE QUELLO DEL PADRE REALE – Corte di Cassazione, Sez. Prima, Sentenza n. 28442/23 del 12.10.23

IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO DEL PADRE PUTATIVO NON ESCLUDE QUELLO DEL PADRE REALE

Corte di Cassazione, Sez. Prima, Sentenza n. 28442/23 del 12.10.23

Il contributo dato dal padre putativo poi disconosciuto non costituisce un’esenzione per chi è stato dichiarato padre, dal dovere di mantenimento, fin dalla nascita del figlio, che discende dalla procreazione, ma viene in rilievo come una situazione di fatto che ha determinato una riduzione delle esigenze di mantenimento di cui il figlio aveva necessità ed alle quali gli effettivi genitori dovevano provvedere.

Sentenza Corte di Cassazione

DEPOSITO NUOVI DOCUMENTI: AMMISSIBILI ENTRO CERTI LIMITI – Corte di Cassazione, Sez. Terza, Sentenza n. 29221/23 del 20.10.23

DEPOSITO NUOVI DOCUMENTI: AMMISSIBILI ENTRO CERTI LIMITI

Corte di Cassazione, Sez. Terza, Sentenza n. 29221/23 del 20.10.23

La nullità della sentenza impugnata, in relazione alla quale, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., è ammissibile il deposito di nuovi documenti in cassazione, non è solo quella derivante dai vizi propri della sentenza, cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza della sentenza, ma altresì quella originata, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale e dunque alla legittimità del contraddittorio, determinino la nullità degli atti processuali compiuti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile la produzione del ricorrente volta a dimostrare la nullità della sentenza per essere stata pronunciata a seguito di gravame interposto da società già estinta, per incorporazione e cancellazione dal registro delle imprese, al momento della proposizione dell’appello).

Sentenza Corte di Cassazione

INCIDENTI STRADALI ALL’ESTERO: LEGITTIMAZIONE PASSIVA – Corte di Cassazione, Sez. Terza, Sentenza n. 29221/23 del 20.10.23

INCIDENTI STRADALI ALL’ESTERO: LEGITTIMAZIONE PASSIVA

Corte di Cassazione, Sez. Terza, Sentenza n. 29221/23 del 20.10.23

In tema di risarcimento del danno subito da un soggetto, residente in Italia, in conseguenza di un sinistro avvenuto all’estero, la legittimazione passiva del “mandatario per la liquidazione dei sinistri” ex art. 152 del d.lgs. n. 209 del 2005 è eventuale, ossia condizionata alla mancata evocazione in giudizio dell’assicuratore straniero, trattandosi di un rappresentante ex lege di quest’ultimo, con la conseguenza che non è ammissibile evocare in giudizio cumulativamente l’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario, perché la finalità agevolatrice della normativa, seppure giustifica l’azione diretta nei confronti di quest’ultimo, non può comportare la possibilità di convenire in giudizio tanto il rappresentante quanto il rappresentato.

Sentenza Corte di Cassazione

AMMISSIBILE LA DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO – Corte di Cassazione, Sez. Prima, Sentenza n. 11906/23 del 16.10.23

AMMISSIBILE LA DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Corte di Cassazione, Sez. Prima, Sentenza n. 11906/23 del 16.10.23

In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Sentenza Corte di Cassazione

ASSUNZIONE DEL COGNOME MATERNO PER ASSENZA DEL PADRE – Consiglio di Stato, Sentenza n. 8422/23 del 19.09.23

ASSUNZIONE DEL COGNOME MATERNO PER ASSENZA DEL PADRE

Consiglio di Stato, Sentenza n. 8422/23 del 19.09.23

La valutazione del Prefetto circa l’istanza di cambio del cognome si configura come un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l’interesse dell’istante (da circostanziare esprimendo le “ragioni a fondamento della richiesta”), con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona.

Il cambio di cognome, in pratica, costituisce, per il richiedente, lo strumento per recidere un legame solo di forma, impostole per legge, che negli anni ha pesato sulla sua condizione personale, in quanto del tutto estraneo alla sua identità personale.

Sentenza Corte di Cassazione

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: DOMANDA RICONVENZIONALE – Corte di Cassazione, Sez. Terza, Ordinanza n. 27183/23 del 22.09.23

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: DOMANDA RICONVENZIONALE

Corte di Cassazione, Sez. Terza, Ordinanza n. 27183/23 del 22.09.23

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c.

Ordinanza Corte di Cassazione

CESSAZIONE DEI RAPPORTI DELL’ADOTTATO VERSO LA FAMIGLIA DI ORIGINE – Corte Costituzionale, Sentenza n. 183/23 del 28.09.23

CESSAZIONE DEI RAPPORTI DELL’ADOTTATO VERSO LA FAMIGLIA DI ORIGINE

Corte Costituzionale, Sentenza n. 183/23 del 28.09.23

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, terzo comma, della l. n. 184 del 1983 (nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti con i componenti della famiglia d’origine entro il quarto grado di parentela).

Anche a livello legislativo, si è tuttavia da tempo affermata l’idea che lo sviluppo della personalità del minore abbandonato non richieda, sempre e di necessità, una “radicale cancellazione del passato, per quanto complesso e doloroso”, precisando che la tutela dell’identità del minore si associa al riconoscimento dell’importanza che riveste la possibile continuità delle relazioni socio-affettive con figure che hanno rivestito un ruolo positivo nel suo processo di crescita.

Con riferimento alla realizzazione del miglior interesse del minore, la Corte ha affermato che: “Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità”.

Sentenza Corte di Cassazione