ASSUNZIONE DEL COGNOME MATERNO PER ASSENZA DEL PADRE – Consiglio di Stato, Sentenza n. 8422/23 del 19.09.23

ASSUNZIONE DEL COGNOME MATERNO PER ASSENZA DEL PADRE

Consiglio di Stato, Sentenza n. 8422/23 del 19.09.23

La valutazione del Prefetto circa l’istanza di cambio del cognome si configura come un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l’interesse dell’istante (da circostanziare esprimendo le “ragioni a fondamento della richiesta”), con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona.

Il cambio di cognome, in pratica, costituisce, per il richiedente, lo strumento per recidere un legame solo di forma, impostole per legge, che negli anni ha pesato sulla sua condizione personale, in quanto del tutto estraneo alla sua identità personale.

Sentenza Corte di Cassazione

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: DOMANDA RICONVENZIONALE – Corte di Cassazione, Sez. Terza, Ordinanza n. 27183/23 del 22.09.23

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: DOMANDA RICONVENZIONALE

Corte di Cassazione, Sez. Terza, Ordinanza n. 27183/23 del 22.09.23

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c.

Ordinanza Corte di Cassazione

CESSAZIONE DEI RAPPORTI DELL’ADOTTATO VERSO LA FAMIGLIA DI ORIGINE – Corte Costituzionale, Sentenza n. 183/23 del 28.09.23

CESSAZIONE DEI RAPPORTI DELL’ADOTTATO VERSO LA FAMIGLIA DI ORIGINE

Corte Costituzionale, Sentenza n. 183/23 del 28.09.23

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, terzo comma, della l. n. 184 del 1983 (nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti con i componenti della famiglia d’origine entro il quarto grado di parentela).

Anche a livello legislativo, si è tuttavia da tempo affermata l’idea che lo sviluppo della personalità del minore abbandonato non richieda, sempre e di necessità, una “radicale cancellazione del passato, per quanto complesso e doloroso”, precisando che la tutela dell’identità del minore si associa al riconoscimento dell’importanza che riveste la possibile continuità delle relazioni socio-affettive con figure che hanno rivestito un ruolo positivo nel suo processo di crescita.

Con riferimento alla realizzazione del miglior interesse del minore, la Corte ha affermato che: “Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità”.

Sentenza Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO: INTERRUZIONE PRESCRIZIONE – Corte di Cassazione, Sez. Seconda, Ordinanza n. 26225/23 del 08.09.23

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO: INTERRUZIONE PRESCRIZIONE

Corte di Cassazione, Sez. Seconda, Ordinanza n. 26225/23 del 08.09.23

L’accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell’articolo 2943 c.c., l’interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato.

Ordinanza Corte di Cassazione

LIQUIDAZIONE DANNO DA RITARDATO ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE DI VALORE – Corte di Cassazione, Sez. Terza, Ordinanza n. 23927/23 del 07.08.23

LIQUIDAZIONE DANNO DA RITARDATO ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE DI VALORE

Corte di Cassazione, Sez. Terza, Ordinanza n. 23927/23 del 07.08.23

La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l’acconto (devalutandoli entrambi alla data dell’illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, sull’intero capitale rivalutato anno per anno; per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente.

Ordinanza Corte di Cassazione

VENDITA IMMOBILIARE PRIVA DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ – Corte di Cassazione, Sez. Seconda, Sentenza n. 23602/23 del 02.08.23

VENDITA IMMOBILIARE PRIVA DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ

Corte di Cassazione, Sez. Seconda, Sentenza n. 23602/23 del 02.08.23

In tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancanza del certificato di abitabilità configura alternativamente l’ipotesi di vendita di “aliud pro alio” qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, l’ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili, ovvero l’ipotesi dell’inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore ma non di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa.

Sentenza Corte di Cassazione

I DIRITTI DI ABITAZIONE E USO DEL CONIUGE SUPERSTITE SPETTANO ANCHE AL CONIUGE SEPARATO SENZA ADDEBITO – Corte di Cassazione, Sez. Seconda, Sentenza n. 22556/23 del 26.07.23

I DIRITTI DI ABITAZIONE E USO DEL CONIUGE SUPERSTITE SPETTANO ANCHE AL CONIUGE SEPARATO SENZA ADDEBITO

Corte di Cassazione, Sez. Seconda, Sentenza n. 22556/23 del 26.07.23

I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare». Con tale principio si è inteso superare il precedente orientamento (Sez. 2, n. 15277 del 2019, Rv. 654226-01; Sez. 2, n. 13407 del 2014, Rv. 631146-01) secondo cui il riconoscimento degli indicati diritti è subordinato all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

Sentenza Corte di Cassazione

RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA STRANIERA DI ADOZIONE DI UNA BAMBINA, CONCEPITA MEDIANTE PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA ETEROLOGA – Corte di Cassazione, Sez. Sesta, Ordinanza n. 19890/23 del 12.07.23

RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA STRANIERA DI ADOZIONE DI UNA BAMBINA, CONCEPITA MEDIANTE PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA ETEROLOGA  

Corte di Cassazione, Sez. Sesta, Ordinanza n. 19890/23 del 12.07.23

Si riconosce piena efficacia alla sentenza francese di adozione di una bambina, concepita mediante procreazione medicalmente assistita eterologa (realizzata con gamete di donatore anonimo e decisa con consenso documentato di entrambe), da parte della madre d’intenzione, nell’ambito di una coppia omoaffettiva di due donne coniugate in Francia. La presenza del trattino di separazione tra il cognome della madre biologica e quello della madre adottiva contenuto nella ordinanza della Corte di appello che ha riconosciuto l’efficacia nell’ordinamento giuridico italiano della sentenza francese deve infatti considerarsi come un mero errore materiale.

Ordinanza Corte di Cassazione

DECRETO DI DINIEGO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO IMPUGNABILE CON RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 22048/23 del 24.07.23

DECRETO DI DINIEGO AL RILASCIO DEL PASSAPORTO IMPUGNABILE CON RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 22048/23 del 24.07.23

Sia il giudice tutelare, sia il tribunale (in sede di successivo reclamo), possono autorizzare o negare il rilascio del passaporto al genitore di prole minore valutando e decidendo se la limitazione del diritto alla libertà di circolazione del genitore suddetto sia necessaria in ragione della preminente salvaguardia dei diritti dei minori e, dunque, allo scopo di evitare che il genitore, espatriando, si sottragga ai propri doveri verso i figli.

La qualificazione del decreto che decide sul reclamo relativamente al rilascio del passaporto nei confronti di genitore di prole minore non è (e non può essere) quella di un semplice provvedimento di volontaria giurisdizione, perché non riguarda la semplice cura degli interessi in gioco, ma la definizione di un conflitto intersoggettivo nel profilo che inerisce alla tutela del diritto del minore a ricevere dai genitori l’adempimento degli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza anche morale (art. 147 c.c.) in contrapposizione col diritto del genitore di munirsi del titolo che gli consenta di esercitare la libertà garantita (salvi gli obblighi di legge) dall’art. 16 Cost.

La decisorietà e la definitività del decreto (nei significati sopra indicati) legittimano l’assoggettamento del decreto al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost..

Sentenza Corte di Cassazione

INAPPLICABILE LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI ALLE CAUSE DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE E DEI MINORI – Corte di Cassazione, Sez. Prima civile, Ordinanza n. 18044/23 del 06.06.23

INAPPLICABILE LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI ALLE CAUSE DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE E DEI MINORI

Corte di Cassazione, Sez. Prima civile, Ordinanza n. 18044/23 del 06.06.23

In tema di obbligazioni alimentari come regolate dall’art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3.

Ordinanza Corte di Cassazione