IMPRESA FAMILIARE E CONVIVENZA DI FATTO: QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Ordinanza n. 1900/24 del 18.01.24

IMPRESA FAMILIARE E CONVIVENZA DI FATTO: QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Ordinanza n. 1900/24 del 18.01.24

La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 230 bis cod. civ. laddove, disponendo, al primo comma che: «il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» ed indicando, al terzo comma che «ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo», non include nel novero familiari il convivente more uxorio.

Ordinanza Corte di Cassazione

SUSSIDIARIETA’ DELLA DOMANDA PER INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 33954/23 del 05.12.23

SUSSIDIARIETA’ DELLA DOMANDA PER INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 33954/23 del 05.12.23

Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico.

Sentenza Corte di Cassazione

VALIDITA’ DELLA PROCURA ALLE LITI – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 2077/24 del 19.01.24

VALIDITA’ DELLA PROCURA ALLE LITI

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 2077/24 del 19.01.24

In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.

Sentenza Corte di Cassazione

SPESE STRAORDINARIE NELL’INTERESSE DEI FIGLI – Corte di Cassazione, Prima sez. civ., Ordinanza n. 35969/23 del 05.12.23

SPESE STRAORDINARIE NELL’INTERESSE DEI FIGLI

Corte di Cassazione, Prima sez. civ., Ordinanza n. 35969/23 del 05.12.23

Il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, mentre il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza oppure imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole.

Ordinanza Corte di Cassazione

UNIONE CIVILE E RICONOSCIMENTO DEL PERIODO DI CONVIVENZA PER LA VALUTAZIONE DELL’ASSEGNO – Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 35969/23 del 27.12.23

UNIONE CIVILE E RICONOSCIMENTO DEL PERIODO DI CONVIVENZA PER LA VALUTAZIONE DELL’ASSEGNO

Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 35969/23 del 27.12.23

In caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, richiamato dall’art. 1, comma venticinquesimo, della legge n. 76 del 2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 76 citata.

Sentenza Corte di Cassazione

NEL CALCOLO DELL’ASSEGNO DIVORZILE ANCHE IL PERIODO DI CONVIVENZA PREMATRIMONIALE – Corte di Cassazione, Sez. Unite, Ordinanza n. 35385/23 del 18.12.23

NEL CALCOLO DELL’ASSEGNO DIVORZILE ANCHE IL PERIODO DI CONVIVENZA PREMATRIMONIALE

Corte di Cassazione, Sez. Unite, Ordinanza n. 35385/23 del 18.12.23

Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio.

Ordinanza Corte di Cassazione

AFFIDO CONDIVISO ASSEGNO DI MANTENIMENTO E PREVALENTE COLLOCAZIONE DEI FIGLI – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 31720/23 del 14.11.23

AFFIDO CONDIVISO ASSEGNO DI MANTENIMENTO E PREVALENTE COLLOCAZIONE DEI FIGLI

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 31720/23 del 14.11.23

Ove i figli stanno e pernottano presso la madre la maggior parte del tempo (nel caso di specie 18 gg circa al mese e periodi più lunghi in estate)”; questa “prevalente collocazione comporta per lei il sostenere oneri e costi aggiuntivi quanto meno per accompagnare i due figli (a scuola, alle varie attività extrascolastiche)”, trovando così giustificazione la determinazione di un contributo di mantenimento a carico del padre.

Ordinanza Corte di Cassazione

ASCOLTO DEL MINORE – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 32290/23 del 21.11.23

ASCOLTO DEL MINORE

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 32290/23 del 21.11.23

In tema di ascolto del minore, il legislatore ha individuato la capacità di discernimento ove il minore abbia compiuto i dodici anni, fissando così una presunzione che rende doveroso l’ascolto, salvo che ricorrano i casi previsti dalla legge di cui dare conto in motivazione (ascolto superfluo, pregiudizio per il minore); mentre, con riferimento ai bambini di età inferiore, l’ascolto è dovuto solo nel caso in cui il minore, in concreto, risulti capace di discernimento, inteso nel senso di cui sopra si è detto. Non sussiste dunque, un obbligo generalizzato ed officioso di ascolto dei minori di età inferiore ai dodici anni poiché il diritto alla partecipazione alle decisioni deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo.

Ordinanza Corte di Cassazione

TARDIVA COSTITUZIONE DELL’ATTORE – Corte di Cassazione, Sez. Seconda, Ordinanza n. 30270/23 del 31.10.23

TARDIVA COSTITUZIONE DELL’ATTORE

Corte di Cassazione, Sez. Seconda, Ordinanza n. 30270/23 del 31.10.23

In caso di tardiva costituzione dell’attore, in ipotesi di causa con più convenuti, la costituzione tempestiva di almeno uno di essi esclude, ex art. 171 comma 2 c.p.c., che possa disporsi la cancellazione della causa dal ruolo.

Ordinanza Corte di Cassazione

NOMINA CURATORE SPECIALE DEL MINORE E CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO AI SERVIZI – Corte di Cassazione, Sez. Prima, Ordinanza n. 32290/23 del 23.11.23

NOMINA CURATORE SPECIALE DEL MINORE E CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO AI SERVIZI

Corte di Cassazione, Sez. Prima, Ordinanza n. 32290/23 del 23.11.23

Occorre distinguere l’affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall’affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. Nel primo caso, l’adozione del provvedimento – sufficientemente dettagliato sui compiti demandati ai servizi, esclusi poteri decisori, e sui tempi della loro attuazione, che devono essere i più rapidi possibili – non richiede la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi; nel secondo caso, invece, l’affidamento ai servizi deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all’attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità; l’adozione di tale provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale; quanto ai contenuti del provvedimento, essi vanno ispirati, pertanto, ad un principio di proporzionalità, richiedendosi, che i compiti dei servizi siano descritti specificamente, con riguardo ai doveri e ai poteri sottratti dall’ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario (se persona diversa da i genitori), mentre i servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale, se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo.

Ordinanza Corte di Cassazione