PRECETTO SU SENTENZA DI DIVORZIO: FATTI NUOVI SOPRAVVENUTI – Corte di Cassazione, Sez. Terza civile, Ordinanza n. 4170/24 del 17.02.24

PRECETTO SU SENTENZA DI DIVORZIO: FATTI NUOVI SOPRAVVENUTI

Corte di Cassazione, Sez. Terza civile, Ordinanza n. 4170/24 del 17.02.24

La sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico in essa contenute e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i “giustificati motivi” sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell’art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, dal giudice naturale precostituito per legge; questi, valutati tali fatti sopravvenuti, può revisionare in relazione alla nuova situazione e, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. Da tanto consegue che l’ex coniuge, tenuto, in forza della sentenza di divorzio, alla somministrazione periodica dell’assegno divorzile, il quale abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dalla predetta sentenza, non può — in assenza di revisione, ai sensi del citato art. 9 della L. n. 898 del 1970 — dedurre la sopravvenienza di un fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell’originaria statuizione contenuta nella sentenza di divorzio, nel giudizio di opposizione a precetto, parimenti da escludere che il giudice dell’ opposizione debba rimettere la causa al giudice competente ex art. 9 della L. n. 898 del 1970.

Ordinanza Corte di Cassazione

RINUNCIA ALLA DOMANDA E CARENZA DI GIURISDIZIONE – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Ordinanza n. 3453/24 del 07.02.24

RINUNCIA ALLA DOMANDA E CARENZA DI GIURISDIZIONE

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Ordinanza n. 3453/24 del 07.02.24

La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi oppure alle eccezioni può intervenire anche con la comparsa conclusionale o la memoria di replica, perché la restrizione del thema decidendum, che resta nella disponibilità del soggetto processuale, è ammessa anche dopo la precisazione delle conclusioni. Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall’art. 5 c.p.c.., essendo diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis, non ad impedirla, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, non anche qualora il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda (come, nella specie, per sopravvenuta – ammissibile – rinuncia ad una domanda determinante la giurisdizione del giudice straniero).

Ordinanza Corte di Cassazione

IMPRESA FAMILIARE E CONVIVENZA DI FATTO: QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Ordinanza n. 1900/24 del 18.01.24

IMPRESA FAMILIARE E CONVIVENZA DI FATTO: QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Ordinanza n. 1900/24 del 18.01.24

La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 230 bis cod. civ. laddove, disponendo, al primo comma che: «il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» ed indicando, al terzo comma che «ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo», non include nel novero familiari il convivente more uxorio.

Ordinanza Corte di Cassazione

SUSSIDIARIETA’ DELLA DOMANDA PER INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 33954/23 del 05.12.23

SUSSIDIARIETA’ DELLA DOMANDA PER INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 33954/23 del 05.12.23

Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico.

Sentenza Corte di Cassazione

VALIDITA’ DELLA PROCURA ALLE LITI – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 2077/24 del 19.01.24

VALIDITA’ DELLA PROCURA ALLE LITI

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 2077/24 del 19.01.24

In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.

Sentenza Corte di Cassazione

SPESE STRAORDINARIE NELL’INTERESSE DEI FIGLI – Corte di Cassazione, Prima sez. civ., Ordinanza n. 35969/23 del 05.12.23

SPESE STRAORDINARIE NELL’INTERESSE DEI FIGLI

Corte di Cassazione, Prima sez. civ., Ordinanza n. 35969/23 del 05.12.23

Il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, mentre il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza oppure imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole.

Ordinanza Corte di Cassazione

UNIONE CIVILE E RICONOSCIMENTO DEL PERIODO DI CONVIVENZA PER LA VALUTAZIONE DELL’ASSEGNO – Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 35969/23 del 27.12.23

UNIONE CIVILE E RICONOSCIMENTO DEL PERIODO DI CONVIVENZA PER LA VALUTAZIONE DELL’ASSEGNO

Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 35969/23 del 27.12.23

In caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, richiamato dall’art. 1, comma venticinquesimo, della legge n. 76 del 2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 76 citata.

Sentenza Corte di Cassazione

NEL CALCOLO DELL’ASSEGNO DIVORZILE ANCHE IL PERIODO DI CONVIVENZA PREMATRIMONIALE – Corte di Cassazione, Sez. Unite, Ordinanza n. 35385/23 del 18.12.23

NEL CALCOLO DELL’ASSEGNO DIVORZILE ANCHE IL PERIODO DI CONVIVENZA PREMATRIMONIALE

Corte di Cassazione, Sez. Unite, Ordinanza n. 35385/23 del 18.12.23

Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio.

Ordinanza Corte di Cassazione

AFFIDO CONDIVISO ASSEGNO DI MANTENIMENTO E PREVALENTE COLLOCAZIONE DEI FIGLI – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 31720/23 del 14.11.23

AFFIDO CONDIVISO ASSEGNO DI MANTENIMENTO E PREVALENTE COLLOCAZIONE DEI FIGLI

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 31720/23 del 14.11.23

Ove i figli stanno e pernottano presso la madre la maggior parte del tempo (nel caso di specie 18 gg circa al mese e periodi più lunghi in estate)”; questa “prevalente collocazione comporta per lei il sostenere oneri e costi aggiuntivi quanto meno per accompagnare i due figli (a scuola, alle varie attività extrascolastiche)”, trovando così giustificazione la determinazione di un contributo di mantenimento a carico del padre.

Ordinanza Corte di Cassazione

ASCOLTO DEL MINORE – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 32290/23 del 21.11.23

ASCOLTO DEL MINORE

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 32290/23 del 21.11.23

In tema di ascolto del minore, il legislatore ha individuato la capacità di discernimento ove il minore abbia compiuto i dodici anni, fissando così una presunzione che rende doveroso l’ascolto, salvo che ricorrano i casi previsti dalla legge di cui dare conto in motivazione (ascolto superfluo, pregiudizio per il minore); mentre, con riferimento ai bambini di età inferiore, l’ascolto è dovuto solo nel caso in cui il minore, in concreto, risulti capace di discernimento, inteso nel senso di cui sopra si è detto. Non sussiste dunque, un obbligo generalizzato ed officioso di ascolto dei minori di età inferiore ai dodici anni poiché il diritto alla partecipazione alle decisioni deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo.

Ordinanza Corte di Cassazione