Minori stranieri non accompagnati: pubblicato il d.lgs. Decreto correttivo n. 220 del 22 dicembre 2017 di modifica della l. 47/2017

Minori stranieri non accompagnati: pubblicato il d.lgs. Decreto correttivo n. 220 del 22 dicembre 2017 di modifica della l. 47/2017

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 220 del 2017.  Contiene una serie di disposizioni correttive ed integrative della normativa di settore. La norma prevede compiti di monitoraggio per l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e attribuisce al Tribunale per i Minorenni in composizione monocratica la competenza alla nomina del Tutore.

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Corte Costituzionale sentenza n. 272 del 22.11.2017- verità della filiazione ed interesse del minore

La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 del codice civile, posta dalla Corte d’Appello di Milano.

Non è costituzionalmente ammissibile che l’esigenza di verità della filiazione si imponga in modo automatico sull’interesse del minore. Va pertanto escluso che bilanciare quell’esigenza con tale interesse comporti “l’automatica cancellazione dell’una in nome dell’altro”.

Va dunque effettuato un giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all’accertamento della verità sull’identità biologica del minore e le conseguenze che da tale accertamento possano derivare sulla sua posizione giuridica.

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Corte di Cassazione Sezioni Unite, 16 novembre 2017, n. 27199 – formulazione atto di appello

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sanciscono che l’atto di appello non debba essere formulato alla stregua di un progetto alternativo di sentenza.

Gli artt. 342 e 434 del codice di procedura civile, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni contestate della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non è pertanto necessario che l’atto di appello debba rivestire particolari forme, ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

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Corte di Cassazione sentenza 9 ottobre 2017, n. 23574 – genitori affidatari

I genitori affidatari devono essere convocati e ascoltati anche nel giudizio di secondo grado, nell’ottica di una completa valutazione dell’interesse del minore.
Il principio, mutuato dall’art. 2 della legge 173 del 2015, è stato sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 23574 del 9 ottobre 2017.

La Suprema Corte ha affrontato il caso di una minore nata da una relazione illegittima e dichiarata adottabile, perché in stato di abbandono, dal Tribunale per i minori di Catanzaro, nel 2013. Tale minore era stata collocata presso dei genitori affidatari, non convocati in giudizio, come invece previsto dal’art. 5 comma 1 della legge 184 del 1983, così come novellato dall’art. 2 della legge 173 del 2015.

L’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore. Tale norma per il suo carattere processuale, impone di affermarne la cogenza anche nel giudizio di secondo grado.

Nessun elemento, dunque, può essere trascurato: indole, esigenze, personalità, poiché l’interesse del bambino ruota intorno a una valutazione complessiva, che dovrà tener presente anche la prospettiva di conservazione di rapporti affettivi con le figure che vi ruotano intorno.

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Corte di Cassazione sentenza 10 maggio 2017, n. 11448 – affido condiviso, collocamento presso il padre

In tema di separazione e divorzio, in caso di affido condiviso, si giustifica il collocamento presso il padre dei figli se questi manifestano disagio per la tendenza della madre a coinvolgerli eccessivamente nel rapporto con il suo nuovo partner.

Nella fattispecie in esame, il comportamento della madre, contrastava, secondo gli esperti, con l’esigenza dei figli di «elaborare il cambiamento nei tempi dovuti». La Suprem Corte, conferma pertanto la decisione, preclusa in sede di legittimità, assunta in secondo grado di giudizio, per cui la valutazione di preferibilità del collocamento dei ragazzi presso il padre, tiene conto del loro prioritario interesse.

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Caso Barnea e Caldararu c. Italia, ricorso n. 37931/2015, deciso dalla I° Sezione della CEDU in data 22 giugno 2017 – diritto al rispetto della vita privata e familiare

Con la decisione resa in data 22 giugno 2017 sul caso “Barnea e Caldararu c. Italia”, la CEDU ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti Umani (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

Il ricorso alla CEDU è stato promosso dalla coppia di genitori della minore nonché dai suoi due fratelli e dalla sorella.

Nella fattispecie in esame, la figlia minore della coppia di ricorrenti, era stata allontanata dal nucleo familiare all’età di 28 mesi, con decisione del 2009 da parte del Tribunale per i Minorenni. A seguito di ricorso da parte dei genitori, la Corte d’Appello, nel mese di ottobre 2012 aveva però riformato la decisione del Tribunale per i Minorenni, ordinando il reinserimento della bambina nel nucleo familiare d’origine, stabilendo, inoltre che fosse attuato a tal fine un programma per il riavvicinamento tra i genitori e la figlia allontanata.

Tuttavia, soltanto nel 2016 il Tribunale per i Minorenni aveva disposto il rientro della minore in famiglia, decisione confermata dalla Corte d’Appello nel novembre dello stesso anno, nonostante la bambina avesse avuto gravi difficoltà psicologiche con il reinserimento, a causa della lunga permanenza al di fuori del nucleo familiare di origine.

La Corte EDU ha accolto il ricorso, chiarendo che le conseguenze negative descritte sono da imputare alla condotta delle Autorità italiane, che hanno lasciato trascorrere anni prima di reinserire la minore nel nucleo familiare di origine, senza prevedere un adeguato programma volto alla conservazione dei legami, ormai compromessi.

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Abstract Avv. Simona Pettinato relatrice al Convegno del 08 giugno 2017 – COMPETENZE, PROCEDURE, OGGETTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI CHE RIGUARDANO I MINORI AVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Località: sala convegni auditorium basilica di san fermo

Luogo: Stradone S. Fermo, Verona

Titolo: “Competenze, procedure, oggetto dei procedimenti civili e penali che riguardano i minori”

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Convegno 29 maggio 2017 “I diritti del minore tra garanzie e protezione: strumenti ispettivi e tutele per ragazze e ragazzi collocati in comunità”

29 maggio 2017 ore 15.00
Palazzo Della Gran Guardia
Piazza Bra,1 – Verona

“I diritti del minore tra garanzie e protezione: strumenti ispettivi e tutele per ragazze e ragazzi collocati in comunità”

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Contributo al mantenimento nella separazione – Permanenza vincolo coniugale – Criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio. Cass. Civ., sez. I., 12196 del 16 maggio 2017

La Cassazione Civile, prima sezione civile, con la sentenza n. 12196 del 16 maggio 2017,  ha precisato che durante la separazione permane il vincolo coniugale, e con esso il dovere di assistenza, con la conseguenza che il coniuge economicamente più debole ha diritto a vedersi garantito il precedente tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio. Tale sentenza interviene a pochi giorni dalla sentenza della Cassazione civile n. 11504/17 che ha fondato il diritto al contributo al mantenimento nel divorzio, al presupposto della non autosufficienza economica del coniuge più debole o all’incapacità di procurarsi mezzi adeguati al proprio sostentamento, essendo venuto meno il rapporto coniugale ed i relativi vincoli. Si specificano pertanto, in modo netto, i  diversi presupposti del contributo al mantenimento nella seperazione, rispetto a quelli dell’assegno divorzile.

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Divorzio – Criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio – Assegno divorzile (art. 5 legge 898/70)

Cass. Civ., sez. I., 11504 del 10 maggio 2017

La Cassazione Civile, prima sezione civile, con la sentenza n. 11504, depositata il 10 maggio 2017, ha mutato, dopo 27 anni, il proprio orientamento in materia di assegno divorzile a favore del coniuge economicamente più debole (art. 5 legge 898/70). La Suprema Corte subordina il diritto al mantenimento nel divorzio, al presupposto della non autosufficienza economica del coniuge più debole o all’incapacità di procurarsi mezzi adeguati al proprio sostentamento. Ritiene, pertanto, non più attuale, nell’ambito dei mutamenti economico-sociali, il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

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