I genitori affidatari devono essere convocati e ascoltati anche nel giudizio di secondo grado, nell’ottica di una completa valutazione dell’interesse del minore.
Il principio, mutuato dall’art. 2 della legge 173 del 2015, è stato sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 23574 del 9 ottobre 2017.
La Suprema Corte ha affrontato il caso di una minore nata da una relazione illegittima e dichiarata adottabile, perché in stato di abbandono, dal Tribunale per i minori di Catanzaro, nel 2013. Tale minore era stata collocata presso dei genitori affidatari, non convocati in giudizio, come invece previsto dal’art. 5 comma 1 della legge 184 del 1983, così come novellato dall’art. 2 della legge 173 del 2015.
L’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore. Tale norma per il suo carattere processuale, impone di affermarne la cogenza anche nel giudizio di secondo grado.
Nessun elemento, dunque, può essere trascurato: indole, esigenze, personalità, poiché l’interesse del bambino ruota intorno a una valutazione complessiva, che dovrà tener presente anche la prospettiva di conservazione di rapporti affettivi con le figure che vi ruotano intorno.
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