Famiglia disgregata – Affidamento condiviso – Difficoltà insuperabili dei genitori nell’adottare scelte nell’interesse dei figli – Inserimento di un coordinatore genitoriale – Sussiste (art. 337-ter c.c.)

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 7-29 luglio 2016

L’inserimento della figura di un coordinatore genitoriale risponde all’esigenza di individuare un terzo nella famiglia disgregata che possa svolgere un ruolo vicario e di supporto dei genitori sia nella gestione della genitorialità condivisa sia nella individuazioni di soluzioni che, in attuazione del quadro genitoriale configurato dagli accordi o dal tribunale, possa coadiuvare aggiustamenti nelle tempistiche di frequentazione della minore con il genitore non collocatario, oltre che nella attuazione delle scelte, sia di carattere medico sia di carattere scolastico ed educativo- che i genitori dovranno in futuro assumere. Il coordinatore genitoriale, figura nuova nel panorama giuridico italiano ma ben nota in altri ordinamenti (popolare negli USA e species del più ampio genus di ADR – Alternative Dispute Resolution) – è soggetto qualificato, cui viene dunque demandato il compito di prevenire il ricorso a provvedimenti giudiziali in punto di responsabilità genitoriale. È una figura che viene individuata con lo specifico compito di facilitare la risoluzione delle dispute tra genitori altamente conflittuali e con lo scopo di ridurre l’eccessivo ricorso ad azioni giudiziarie. Il coordinatore genitoriale non ha poteri processuali poiché suo scopo è quello di risolvere il conflitto al di fuori del processo: in altri termini a ridurre al massimo il conflitto stesso.

Notizie riportate e tratte da:
La giurisprudenza della «Nona»
RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA DELLA SEZIONE IX CIVILE DEL TRIBUNALE DI MILANO
Famiglia e Minori – ANNO 2016
a cura di
dott. Giuseppe Buffone – Formatore decentrato della Scuola Superiore della Magistratura, Distretto di Milano
Altalex Editore

La nuova convivenza fa venire meno il diritto all’assegno divorzile, sebbene si configuri come semplice rapporto di amicizia. Cass. Ordinanza 8 marzo 2017 n° 6009

La Suprema Corte ha ritenuto non essenziale, ai fini del mantenimento del diritto all’assegno divorzile, la qualificazione della nuova convivenza dell’ex moglie con un altro uomo come mero rapporto di amicizia. Sebbene il rapporto fra la donna e il nuovo compagno  fosse configurato all’inizio come “affettuosa amicizia”, non si può escludere che successivamente la stessa si sia trasformata in una relazione sentimentale.
Non si può, infatti, spostare  sull’ex marito l’onere della prova dell’intimità dei rapporti fra l’ex moglie e il nuovo compagno.

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Il padrone perde il controllo del cane che sbuca improvvisamente dalla strada e causa un incidente: non sussiste responsabilità per il conducente. Cassazione Civile / Sentenza 17 febbraio 2017 n. 4202

La Corte di Cassazione, con sentenza 17 febbraio 2017, n. 4202, ha statuito, nel caso di specie, la piena responsabilità del proprietario del cane, per l’omessa  custodia dell’animale, ai sensi dell’art. 2052 c.c.

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Si pone l’esigenza di indagini tributarie se sono profondamente migliorate le condizioni economiche di uno dei coniugi. Cass. ord. 20 febbraio 2017 n° 4292

Nel caso di specie i giudici hanno disposto l’accertamento tributario nei confronti di un uomo che, dalla data del divorzio, ha migliorato la propria posizione economica, in forza di un’eredità cospicua ricevuta dalla morte del padre e dall’acquisto di beni di lusso e superflui, come due vetture di lusso e una motocicletta.
L’incremento della capacità patrimonale dell’uomo, dimostrata dalla ex moglie, ha comportato che venisse disposto con ordinanza da parte della Suprema Corte l’obbligo di procedere a indagini tributarie a carico dell’ex marito ai fini della quantificazione di un nuovo assegno di divorzio.

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Il minore ha diritto di conoscere le proprie origini biologiche, anche se ciò determina un mutamento delle abitudini di vita. Cass. sent n° 4020 del 20 febbraio 2017

Il giudice di primo grado ha correttamente pronunciato il disconoscimento della paternità di minore alla luce della relazione extraconiugale sussistente nel periodo del concepimento, non smentita dalle parti interessate, e delle conclusioni della ctu incaricata, che confermavano la non corrispondenza biologica fra il bambino e il marito della madre. La decisione viene confermata dalla Corte di Appello e viene impugnata in Cassazione. La Suprema Corte ha sancito che non è stata determinata alcuna violazione dell’interesse del minore.

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Il Senato è in procinto di approvare la riforma che porterà alla soppressione dei Tribunali e delle Procure per i Minorenni (DDL. 2284), nel testo già approvato dalla Camera nel marzo 2016

In allegato il manifesto contro l’abolizione dei Tribunali e delle Procure per i Minorenni, predisposto dalla Rivista dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia “Minorigiustizia”.

MANIFESTO IN ALLEGATO