IL VADEMECUM DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SULLE MODALITA’ PRATICHE DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE IN VIDEOCONFERENZA TRAMITE L’UTILIZZO DI TEAMS – Vademecum del Ministero della giustizia per l’utilizzo della “stanza virtuale”

IL VADEMECUM DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SULLE MODALITA’ PRATICHE DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE IN VIDEOCONFERENZA TRAMITE L’UTILIZZO DI TEAMS

Vademecum del Ministero della giustizia per l’utilizzo della “stanza virtuale”

Le modalità operative per realizzare una “stanza virtuale” per ogni magistrato, nella quale è possibile invitare in videoconferenza soggetti interni ed esterni all’amministrazione (avvocati e operatori della giustizia), via web, per lo svolgimento delle udienze in videoconferenza, attraverso uno dei due programmi (Teams e Skype), ammessi con provvedimento del DSGIA del 10.03.20.

Vademecum del Ministero della giustizia per l’utilizzo della “stanza virtuale”

I PRIMI PROTOCOLLI DEI TRIBUNALI SULLE MODALITÀ TELEMATICHE DI SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE UDIENZE PER CONTRASTARE L’EMERGENZA

I PRIMI PROTOCOLLI DEI TRIBUNALI SULLE MODALITÀ TELEMATICHE DI SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE UDIENZE PER CONTRASTARE L’EMERGENZA

Così come già previsto dal provvedimento del Direttore Generale S.I.A. del 10.03.20 i Tribunali, da nord a sud, inziano a sottoscrivere i primi protocolli di attuazione, per lo svolgimento delle udienze a distanza in videoconferenza. Di seguito i protocolli dei Tribunali di Pavia, Milano e Napoli.

Protocollo Udienze PaviaProtocollo Udienze MilanoProtocollo Udienze Napoli

IL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE S.I.A. SULLE MODALITÀ TELEMATICHE DI SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE UDIENZE PER CONTRASTARE L’EMERGENZA – Provvedimento del Direttore Generale S.I.A. del 10/03/2020

IL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE S.I.A. SULLE MODALITÀ TELEMATICHE DI SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE UDIENZE PER CONTRASTARE L’EMERGENZA

Provvedimento del Direttore Generale S.I.A. del 10/03/2020

L’art. 2 del Decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, introduce la possibilità di svolgere le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, con collegamenti da remoto regolati con provvedimento del Direttore generale della Dgsia.

Il tempestivo provvedimento Direttore Generale S.I.A. rende ora concretamente possibile lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice. I software ammessi sono Skype for business (sul lato server, mentre sul lato client è sufficiente la versione normale di Skpye) e Teams.

Provvedimento protocollato

L’AFFIDO CONDIVISO NON COMPORTA UNA SIMMETRICA RIPARTIZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA CON ENTRAMBI I GENITORI – Corte di Cassazione – Sezione I – Civile – Ordinanza n. 3652 del 13/02/2020

L’AFFIDO CONDIVISO NON COMPORTA UNA SIMMETRICA RIPARTIZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA CON ENTRAMBI I GENITORI

Corte di Cassazione – Sezione I – Civile – Ordinanza n. 3652 del 13/02/2020

L’affido condiviso non si può basare su una divisione simmetrica e paritaria dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere ed alla sua armoniosa e serena crescita, tenga conto del suo diritto ad una significativa e piena relazione con padre e madre, nonché del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli ed alla loro esplicazione del ruolo educativo.

Ordinanza Corte di Cassazione

Patrocinio a spese dello Stato e duplice difensore – Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile – Sentenza n. 1736 del 27/01/2020

Patrocinio a spese dello Stato e duplice difensore

Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile – Sentenza n. 1736 del 27/01/2020

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente nomina più di un difensore. Qualora l’ammissione sia stata già concessa ad un difensore, i suoi effetti cessano dal momento in cui il beneficiario nomina un secondo difensore di fiducia.

Sentenza Corte di Cassazione

L’ASSEGNO DI DIVORZIO NON SUBISCE VARIAZIONE SE MUTANO GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI – Corte di Cassazione – Sezioni I – Civile – Sentenza n. 1119 del 20/01/2020

L’ASSEGNO DI DIVORZIO NON SUBISCE VARIAZIONE SE MUTANO GLI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Corte di Cassazione – Sezioni I – Civile – Sentenza n. 1119 del 20/01/2020

Ammettere che un mutamento di orientamento giurisprudenziale possa integrare uno dei “giustificati motivi” che consentono la revisione delle statuizioni in materia di revisione dell’assegno divorzile importerebbe conseguenze incongrue, sia nell’ipotesi di un successivo mutamento giurisprudenziale, sia nell’ipotesi in cui il giudice del merito, non tenuto per legge al principio dello stare decisis, non aderisse alla nuova linea interpretativa, anche resa in sede nomofilattica da questa Corte.

Sentenza Corte di Cassazione

Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori – Autorità Garante per l’Infanzia e l’adolescenza

Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori

Autorità Garante per l’Infanzia e l’adolescenza

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha redatto: la “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori”. Dieci articoli che definiscono i diritti di bambini e ragazzi alle prese con la decisione dei genitori di separarsi.

Carta dei diritti dei figli

Gli obblighi di trascrizione degli accordi di separazione consensuale in sede di negoziazione assistita – Corte di Cassazione – Sezioni II – Civile – Sentenza n. 1202 del 21/02/2020

GLI OBBLIGHI DI TRASCRIZIONE DEGLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Corte di Cassazione – Sezioni II – Civile – Sentenza n. 1202 del 21/02/2020

Nel caso in cui i coniugi raggiungano, in sede di negoziazione assistita, un accordo di separazione consensuale, con trasferimento di diritti immobiliari, la trascrizione di tale accordo richiede, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.l. n. 132 del 2014, l’autenticazione del relativo verbale da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Sentenza Corte di Cassazione

La convivenza dei coniugi, oltre tre anni, può impedire il riconoscimento della sentenza di annullamento del matrimonio ecclesiastico – Corte di Cassazione – Sezioni VI – Civile – Sentenza n. 30900 del 26/11/2019

LA CONVIVENZA DEI CONIUGI, OLTRE TRE ANNI, PUÒ IMPEDIRE IL RICONOSCIMENTO DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO ECCLESIASTICO

Corte di Cassazione – Sezioni VI – Civile – Sentenza n. 30900 del 26/11/2019

La convivenza continuativa ultratriennale non può essere messa in discussione, al fine di escludere la condizione ostativa al riconoscimento in Italia della sentenza di annullamento ecclesiastico del matrimonio, deducendo una non adesione affettiva al rapporto di convivenza da parte di uno o di entrambi i coniugi. Occorre perché tale dedotta mancanza di “affectio coniugalis” sia rilevante che entrambi i coniugi la riconoscano, al momento della proposizione della domanda di delibazione, ovvero che gli stessi abbiano manifestato inequivocamente all’esterno la piena volontà di non considerare la convivenza come un elemento fondamentale integrativo della relazione coniugale ma come una semplice coabitazione. Occorre altresì che sia manifesta la consapevolezza delle conseguenze giuridiche di tale esteriorizzazione.

Sentenza Corte di Cassazione

Affidamento prevalente presso il padre: presupposti – Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – Ordinanza n. 30191 del 14/11/2019

Affidamento prevalente presso il padre: presupposti

Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile – Ordinanza n. 30191 del 14/11/2019

La Corte di Cassazione conferma la decisione con cui era stato disposto il collocamento prevalente presso il padre. Infatti in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.

Ordinanza Corte di Cassazione