PROVA DEL PATTO SUCCESSORIO ISTITUTIVO ILLECITO – Cass. civ., II° Sez., Sentenza n. 18197/20 del 02.09.20

PROVA DEL PATTO SUCCESSORIO ISTITUTIVO ILLECITO

Cass. civ., II° Sez., Sentenza n. 18197/20 del 02.09.20

L’esistenza di un patto successorio illecito non deve risultare necessariamente dal testamento o da atto scritto, potendo al contrario essere dimostrato con qualunque mezzo, visto che si tratta di provare un accordo che la legge considera illecito.

Sentenza Corte di Cassazione

PRESUPPOSTI PER LA CESSAZIONE DEL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE DA PARTE DEI GENITORI – Cass. civ. Ordinanza n. 17183/20 del 14.08.20

PRESUPPOSTI PER LA CESSAZIONE DEL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE DA PARTE DEI GENITORI

Cass. civ. Sez. I Ordinanza n. 17183/20 del 14.08.20

Ultimato il prescelto percorso formativo (scuola secondaria, facoltà universitaria, corso di formazione professionale), il maggiorenne deve adoperarsi per rendersi autonomo economicamente. A tal fine, egli è tenuto ad impegnarsi razionalmente e attivamente per trovare un’occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni. Alla luce del principio di autoresponsabilità costui non può quindi ostinarsi e indugiare nell’attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione di desideri ed ambizioni personali.

Sentenza Corte di Cassazione

L’ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA’ DELLA PROVA TESTIMONIALE SUI CONTRATTI – Cass. civ. Sez. Unite Sentenza n. 16723/20 del 05.08.20

L’ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA’ DELLA PROVA TESTIMONIALE SUI CONTRATTI

Cass. civ. Sez. Unite Sentenza n. 16723/20 del 05.08.20

Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che l’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto, che deve essere provato per iscritto ai sensi dell’art. 2725, comma 1, c.c., non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell’ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l’eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dell’art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che la nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.

Sentenza Corte di Cassazione

IL DANNO DA FAUNA SELVATICA E LA RESPONSABILITA’ DELLE REGIONI – Cass. civ. Sez. III Ordinanza n. 13848/20 del 08.07.20

IL DANNO DA FAUNA SELVATICA E LA RESPONSABILITA’ DELLE REGIONI

Cass. civ. Sez. III Ordinanza n. 13848/20 del 08.07.20

Il danno causato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile ai sensi dell’art. 2052 c.c. e non ai sensi dell’art. 2043 c.c.. Poiché tale funzione si realizza mediante l’attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli altri enti, titolari di più circoscritte funzioni amministrative nello stesso ambito, è in capo alle Regioni che va imputata la responsabilità ai sensi dell’art. 2052 c.c..

Ordinanza Corte di Cassazione

I PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE CHE STUDIA E LAVORA – Cass. civ. Sez. VI Ordinanza n. 11186/20 del 11.06.20

I PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE CHE STUDIA E LAVORA

Cass. civ. Sez. VI Ordinanza n. 11186/20 del 11.06.20

Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.

Ordinanza Corte di Cassazione

NOVITÀ NORMATIVE SOSTANZIALI DEL DIRITTO “EMERGENZIALE” ANTI-COVID 19 IN AMBITO CONTRATTUALE E CONCORSUALE: RELAZIONE TEMATICA N. 56/2020 DEL 08.07.20 DELLA CORTE DI CASSAZIONE

NOVITÀ NORMATIVE SOSTANZIALI DEL DIRITTO “EMERGENZIALE” ANTI-COVID 19 IN AMBITO CONTRATTUALE E CONCORSUALE: RELAZIONE TEMATICA N. 56/2020 DEL 08.07.20 DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione evidenzia, in ambito civile, le problematiche giuridici relative alle prestazioni contrattuali ed alle difficoltà connesse all’esecuzione dei contratti nel periodo emergenziale, con l’adozione dei provvedimenti conseguenti alla pandemia da COVID con particolare riferimento a:

  • Norme sull’impossibilità sopravvenuta.
  • Norme sull’eccessiva onerosità sopravvenuta.
  • Inadempimento della prestazione e impotenza finanziaria.
  • Norme sostanziali “anti-Covid”.
  • Norme “emergenziali” per le imprese in crisi
  • Esecuzione delle procedure concorsuali minori.
  • Principio di conservazione del contratto.
  • Rinegoziazione del contratto squilibrato.

Relazione Corte Cassazione Civile

IL CONIUGE SUPERSTITE HA DIRITTO DI ABITARE LA CASA FAMILIARE SENZA LIMITAZIONI – Cass. civ. Sez. VI Ordinanza n. 12042/20 del 24.06.20

IL CONIUGE SUPERSTITE HA DIRITTO DI ABITARE LA CASA FAMILIARE SENZA LIMITAZIONI

Cass. civ. Sez. VI Ordinanza n. 12042/20 del 24.06.20

L’oggetto del diritto di abitazione del coniuge è definito invariabilmente dalla misura in cui la casa di proprietà del defunto era destinata a residenza familiare. Il successore nella nuda proprietà non può costringere il coniuge a concentrare l’esercizio del suo diritto solo sulla parte della cosa sufficiente a soddisfarne lo stretto bisogno dell’alloggio.

Ordinanza Corte di Cassazione

VALIDITA’ DELLA NOTIFICA VIA PEC EFFETTUATA ENTRO LA MEZZANOTTE – Cass. civ. Sez. I 12052/20 del 22.06.20

VALIDITA’ DELLA NOTIFICA VIA PEC EFFETTUATA ENTRO LA MEZZANOTTE

Cass. civ. Sez. VI Ordinanza n. 12052/20 del 22.06.20

Il divieto di notifica effettuata via pec oltre le ore 21.00 ma entro le ore 24.00, risulta introdotta per salvaguardare le ore di riposo del destinatario in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui sarebbe costretto a controllare la propria casella di posta elettronica. Ciò giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma, per cui il perfezionamento della notifica è differito per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo, ma non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’art. 155 c.p.c. computa a giorni e che, nel caso di impugnazione, scade appunto allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno.

Notifica via PEC Cassazione

Cause di valore indeterminabile e criteri di liquidazione compensi avvocato – Cassazione Sesta sez. civile Ordinanza n. 12043 del 22/06/2020

Cause di valore indeterminabile e criteri di liquidazione compensi avvocato

Cassazione Sesta sez. civile Ordinanza n. 12043 del 22/06/2020

In tema di liquidazione dell’onorario spettante all’avvocato, per domande di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato, non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell’istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento di precisazione delle conclusioni.

Ordinanza Corte di Cassazione

REGOLAMENTO DI COMPETENZA SOLLEVATO DAL GIUDICE DI SECONDO GRADO AI SENSI DELL’ART. 45 CPC – Cass. civ. Sez. Unite 11866/20 del 18.06.20

REGOLAMENTO DI COMPETENZA SOLLEVATO DAL GIUDICE DI SECONDO GRADO AI SENSI DELL’ART. 45 CPC

Cass. civ. Sez. Unite 11866/20 del 18.06.20

La disciplina prevista dall’art. 38, comma 3, c.p.c. si applica anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 45 c.p.c.. Dovendo seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall’art. 350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all’eventuale ammissione delle prove ai sensi dell’art. 356 c.p.c., ovvero – in caso di mancato espletamento di attività istruttoria – prima che proceda ad invitare le parti a precisare le conclusioni e a dare ingresso alla fase decisoria.

Sentenza Corte di Cassazione