DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI EREDITA’ CON BENEFICIO D’INVENTARIO PER IL MINORE – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 31310/24 del 06.12.24

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI EREDITA’ CON BENEFICIO D’INVENTARIO PER IL MINORE

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 31310/24 del 06.12.24

La dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età.

Sentenza Corte di Cassazione

DOMANDE CON CONDANNA DI UNO DEI CONVENUTI E RICORSO DEL SOCCOMBENTE NEI CONFRONTI DEL CONVENUTO ASSOLTO – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 31136/24 del 04.12.24

DOMANDE CON CONDANNA DI UNO DEI CONVENUTI E RICORSO DEL SOCCOMBENTE NEI CONFRONTI DEL CONVENUTO ASSOLTO

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 31136/24 del 04.12.24

Nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, proposte dall’attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che condanna colui che sia individuato come effettivo obbligato contiene una statuizione di fondatezza della rispettiva pretesa e una statuizione di rigetto nel merito della pretesa alternativa incompatibile. Il nesso di dipendenza implicato dal cumulo alternativo comporta in sede di impugnazione l’applicazione dell’art. 331 c.p.c. e la riforma del capo della sentenza inerente alla titolarità passiva del rapporto dedotto in lite, conseguente all’accoglimento dell’appello formulato dal convenuto alternativo rimasto soccombente in primo grado, ha effetto anche sul capo dipendente recante l’enunciazione espressa, o anche indiretta, ma comunque chiara ed inequivoca, di infondatezza della pretesa azionata dall’attore verso l’altro convenuto. Affinché il giudice d’appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresì accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest’ultimo, l’attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale condizionato.

Sentenza Corte di Cassazione

SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE SUCCESSIVAMENTE AL RILASCIO DELLA PROCURA MA PRIMA DELLA NOTIFICA DEL RICORSO – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 29812/24 del 19.11.24

SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE SUCCESSIVAMENTE AL RILASCIO DELLA PROCURA MA PRIMA DELLA NOTIFICA DEL RICORSO

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 29812/24 del 19.11.24

In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l’inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato.

Sentenza Corte di Cassazione

PROCEDIMENTO DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE: LIQUIDAZIONE SPESE – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 29432/24 del 14.11.24

PROCEDIMENTO DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE: LIQUIDAZIONE SPESE

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 29432/24 del 14.11.24

Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bis cod. proc. civ., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 cod. proc. civ., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza.

Sentenza Corte di Cassazione

CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ – CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA – Corte di Cassazione, Sez. Terza civile, Sentenza n. 29253/24 del 13.11.24

CONVALIDA DI SFRATTO PER MOROSITÀ – CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA

Corte di Cassazione, Sez. Terza civile, Sentenza n. 29253/24 del 13.11.24

A seguito delle modifiche introdotte nell’art. 657 c.p.c. dal d.lgs. n. 149 del 2022, il procedimento speciale di intimazione di sfratto per morosità di cui all’art. 658 c.p.c. è applicabile anche al contratto di affitto di azienda (o di ramo di azienda) che comprenda uno o più beni immobili.

Sentenza Corte di Cassazione

DECRETO LEGISLATIVO N. 164 DEL 31.10.24 (COSIDDETTO CORRETTIVO CARTABIA) IN MATERIA DI PERSONE MINORENNI E FAMIGLIA

DECRETO LEGISLATIVO N. 164 DEL 31.10.24 (COSIDDETTO CORRETTIVO CARTABIA) IN MATERIA DI PERSONE MINORENNI E FAMIGLIA

Entrerà in vigore il 26 novembre 2024 il decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2024.

Il “decreto correttivo” apporta numerose modifiche al Codice civile, di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazione, al Codice penale e ad alcune leggi speciali, a parziale modifica delle novità introdotte con la Riforma Cartabia, che incidono in particolar modo anche sul procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia.

Decreto Legislativo

NOTIFICA A MEZZO PEC: MANCATA CONSEGNA PER CAUSA IMPUTABILE AL DESTINATARIO – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 28453/24 del 06.11.24

NOTIFICA A MEZZO PEC: MANCATA CONSEGNA PER CAUSA IMPUTABILE AL DESTINATARIO

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 28453/24 del 06.11.24

Nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC.

Sentenza Corte di Cassazione

OPPOSIZIONE ALLO STATO DI ADOTTABILITÀ DEL MINORE: IMPUGNAZIONE – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Sentenza n. 23129/24 del 26.08.24

OPPOSIZIONE ALLO STATO DI ADOTTABILITÀ DEL MINORE: IMPUGNAZIONE

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Sentenza n. 23129/24 del 26.08.24

Sull’opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notificazione d’ufficio della sentenza della Corte d’appello – sezione minori – in versione integrale, effettuata alla stregua del disposto dell’art. 17, comma 1, della L. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine d’impugnazione di trenta giorni, indicato al comma 2 della norma. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso in cassazione avverso tale sentenza, proposto oltre tale termine.

Sentenza Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO STATO DI ADOTTABILITÀ DEL MINORE – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Sentenza n. 23324/24 del 29.08.24

ACCERTAMENTO STATO DI ADOTTABILITÀ DEL MINORE

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Sentenza n. 23324/24 del 29.08.24

Il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi, ed anche avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali.

Sentenza Corte di Cassazione

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – POSSIBILITÀ PER L’OPPOSTO DI MODIFICARE LA DOMANDA IN ASSENZA DI DOMANDA RICONVENZIONALE DELL’OPPONENTE – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 26727/24 del 15.10.24

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – POSSIBILITÀ PER L’OPPOSTO DI MODIFICARE LA DOMANDA IN ASSENZA DI DOMANDA RICONVENZIONALE DELL’OPPONENTE

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 26727/24 del 15.10.24

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione.

Chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all’“ultimo giro” offerto dall’articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest’ultimo, comunque, a seconda dell’evoluzione difensiva dell’opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali.

Sentenza Corte di Cassazione