Proprietà esclusiva di beni mobili o immobili – validità del trasferimento a favore dei figli per assicurarne il mantenimento – Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 21761/2021 del 11.05.21

Proprietà esclusiva di beni mobili o immobili – validità del trasferimento a favore dei figli per assicurarne il mantenimento

Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 21761/2021 del 11.05.21

Sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni immobili, o di altri diritti reali, o  operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, per assicurarne il mantenimento; tale accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico secondo l’art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell’art. 4, comma 16, l. n. 898 del 1970, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l’omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione ai sensi dell’art. 2657 c.c. La validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1- bis, l. n. 52 del 1985 e non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica circa l’intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Sentenza Corte di Cassazione

PRESUNZIONI GRAVI PRECISE E CONCORDANTI – Cassazione civile, Prima Sezione Civile, Sentenza n. 18611/2021 del 30.06.21

PRESUNZIONI GRAVI PRECISE E CONCORDANTI

Cassazione civile, Prima Sezione Civile, Sentenza n. 18611/2021 del 30.06.21

In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione concreta; nondimeno, per restare nell’ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull’insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c..

Sentenza Corte di Cassazione

SEPARAZIONE TRA CONIUGI: NOMINA DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE – Cassazione civile, Prima Sezione Civile, Ordinanza n. 16569/2021 del 11.06.21

SEPARAZIONE TRA CONIUGI: NOMINA DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Cassazione civile, Prima Sezione Civile, Ordinanza n. 16569/2021 del 11.06.21

Compete al giudice del tribunale ordinario, in ragione della particolare delicatezza dell’istituto e della sua diretta incidenza limitativa sull’esercizio della responsabilità genitoriale, anche valutare la ricorrenza in concreto: di una situazione di conflitto di interessi del minore verso entrambi i genitori, tenendo conto delle limitazioni apportate alla responsabilità genitoriale ed al diritto di visita; dell’andamento delle iniziative poste a sostegno del recupero dell’originario nucleo familiare; della conflittualità esistente tra i coniugi e della posizione assunta dagli stessi tra loro e nei confronti degli affidatari e di quanto altro utile e rilevante nell’interesse del minore; e della necessità di disporre, ove s’imponga, la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., per assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio e non incorrere in nullità delle attività processuali svolte.

Ordinanza Corte di Cassazione

REVOCA ASSEGNO DI MANTENIMENTO DELLA MOGLIE PER SOPRAGGIUNTA RELAZIONE AFFETTIVA – Cassazione civile, Sesta Sezione Civile, Ordinanza n. 12335/2021 del 31.05.21

REVOCA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DELLA MOGLIE PER SOPRAGGIUNTA RELAZIONE AFFETTIVA

Cassazione civile, Sesta Sezione Civile, Ordinanza n. 12335/2021 del 31.05.21

L’esistenza per la parte richiedente (ex moglie) di un’unione stabile con un terzo, assimilabile all’unione coniugale, conduce a negare l’assegno. Nel caso di specie la ex-moglie che si fa garantire con fideiussione da un nuovo partner il pagamento del canone di locazione perde il diritto all’assegno divorzile. Ciò vale anche in assenza di una prova specifica di avere instaurato una nuova convivenza quale elemento indiziario insieme alla frequentazione del terzo.

Ordinanza Corte di Cassazione

AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE – Imprescrittibilità – Fondamento – Cassazione civile, Seconda Sezione Civile, Ordinanza n. 15142/2021 del 31.05.21

AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE – Imprescrittibilità – Fondamento

Cassazione civile, Seconda Sezione Civile, Ordinanza n. 15142/2021 del 31.05.21

I poteri inerenti al diritto di proprietà, incluso quello di esigere il rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell’usucapione del diritto a mantenere la costruzione di distanza inferiore a quella legale: ne consegue che anche la domanda volta ad ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell’ “actio negatoria servitutis”, rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell’attore, ma a respingere l’imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù.

Ordinanza Corte di Cassazione

Interclusione del fondo – Accertamento con riferimento al fondo nel suo complesso – Passaggio di fatto su fondo alieno – Cassazione civile, Seconda Sezione Civile, Ordinanza n. 15116/2021 del 31.05.21

Interclusione del fondo – Accertamento con riferimento al fondo nel suo complesso – Passaggio di fatto su fondo alieno

Cassazione civile, Seconda Sezione Civile, Ordinanza n. 15116/2021 del 31.05.21

In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell’interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo all’uopo, al contrario, che esista un diritto reale (“iure proprietatis” o “servitutis”) di passaggio, che soddisfi le esigenze per le quali si agisca per la costituzione della servitù, anche se insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo.

Ordinanza Corte di Cassazione

SINDROME DA ALIENAZIONE PARENTALE (PAS) – MANCANZA DI FONDAMENTO DELL’AFFIDO SUPERESCLUSIVO AL PADRE – Cassazione civile, Prima Sezione Civile, Ordinanza n. 13217/2021 del 17.05.21

SINDROME DA ALIENAZIONE PARENTALE (PAS) – MANCANZA DI FONDAMENTO DELL’AFFIDO SUPERESCLUSIVO AL PADRE

Cassazione civile, Prima Sezione Civile, Ordinanza n. 13217/2021 del 17.05.21

Il riferimento alla condotta della madre, tesa ad estraniare la figlia dal padre, riconducibile alla sindrome di alienazione parentale (PAS) e la conflittualità con l’ex partner non appaiono costituire fatti pregiudizievoli per la minore tali da giustificarne l’affido superesclusivo al padre, dovendo invece aver riguardo ad un giudizio prognostico circa le capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio: capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione, disponibilità ad un assiduo rapporto, apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore.

Ordinanza Corte di Cassazione

CESSIONE DEI CREDITI – EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO – Cassazione civile, Seconda Sezione Civile, Ordinanza n. 12611/2021 del 12.05.21

CESSIONE DEI CREDITI – EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO

Cassazione civile, Seconda Sezione Civile, Ordinanza n. 12611/2021 del 12.05.21

Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. (Nella specie, la S.C. ha dato seguito al principio in un giudizio in cui gli eredi del cedente un credito pecuniario, derivante da un contratto di vendita di un immobile, agivano per ottenere i ratei del credito ceduto che erano stati già corrisposti al cessionario sul presupposto della nullità dell’atto di cessione del credito per violazione del divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.).

Ordinanza Corte di Cassazione

Separazione e divorzio – statuizioni economiche – limite della domanda – Cassazione civile, Prima Sezione Civile, Ordinanza n. 11795/2021 del 05.05.21

Separazione e divorzio – statuizioni economiche – limite della domanda

Cassazione civile, Prima Sezione Civile, Ordinanza n. 11795/2021 del 05.05.21

Le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra i coniugi incidono nell’area dei diritti a disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali del limite invalicabile della domanda, potendosi configurare come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotato dalla finalità assistenziale.

Ordinanza Corte di Cassazione

Improponibilità delle domande, basate su una relazione unitaria tra le parti, in giudizi diversi – Cassazione civile, Seconda Sezione Civile, Ordinanza n. 14143/2021 del 24.05.21

Improponibilità delle domande, basate su una relazione unitaria tra le parti, in giudizi diversi

Cassazione civile, Seconda Sezione Civile, Ordinanza n. 14143/2021 del 24.05.21

Le domande relative a diritto di credito, analoghi per oggetto e titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, che tuttavia si inscrivano nell’ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, non possono – a pena di improponibilità della domanda e ferma la possibilità di sua riproposizione in cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. con tutte le altre domande – essere avanzate in giudizi diversi, salvo che l’attore, secondo un accertamento che compete al giudice di merito, abbia un interesse oggettivo ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell’ambito della suddetta relazione unitaria.

Ordinanza Corte di Cassazione