CONTRATTO DI COMPRAVENDITA CON SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA – Corte di Cassazione Civile, Sez. Terza, Sentenza n. 26136/22 del 05.09.22
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA CON SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA
Corte di Cassazione Civile, Sez. Terza, Sentenza n. 26136/22 del 05.09.22
Quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita con scrittura privata non autenticata, l’interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio previsto dall’art. 2932 c.c., che concerne l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni.