OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI UN IMMOBILE – DANNO DA PERDITA SUBITA – Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 33645/22 del 15.11.22

OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI UN IMMOBILE – DANNO DA PERDITA SUBITA

Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 33645/22 del 15.11.22

Il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta; se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato; il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.

Sentenza Corte di Cassazione

ASSEGNO DI MANTENIMENTO O DIVORZILE – RIVALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE NEL CORSO DEL GIUDIZIO: CONSEGUENZE – Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 32914/22 del 08.11.22

ASSEGNO DI MANTENIMENTO O DIVORZILE – RIVALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE NEL CORSO DEL GIUDIZIO: CONSEGUENZE

Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 32914/22 del 08.11.22

Per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, vanno operate le seguenti distinzioni: a) la «condictio indebiti», ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, opera in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l’insussistenza «ab origine» dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile; b) la «condictio indebiti» non opera, e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di una modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.

Sentenza Corte di Cassazione

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ACCOGLIMENTO DOMANDA IN MISURA NOTEVOLMENTE INFERIORE A QUANTO RICHIESTO: SPESE PROCESSUALI – Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 32061/22 del 31.10.22

ACCOGLIMENTO DOMANDA IN MISURA NOTEVOLMENTE INFERIORE A QUANTO RICHIESTO: SPESE PROCESSUALI

Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 32061/22 del 31.10.22

In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c..

Sentenza Corte di Cassazione

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OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER RESTITUZIONE DI SOMME IN DIPENDENZA DI SENTENZA RIFORMATA – RAPPORTI CON IL GIUDIZIO D’IMPUGNAZIONE PER CASSAZIONE RELATIVO ALLA STESSA SENTENZA – Corte di Cassazione Civile, Sesta Sez. Civile, Ordinanza n. 29302/22 del 07.10.22

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER RESTITUZIONE DI SOMME IN DIPENDENZA DI SENTENZA RIFORMATA – RAPPORTI CON IL GIUDIZIO D’IMPUGNAZIONE PER CASSAZIONE RELATIVO ALLA STESSA SENTENZA

Corte di Cassazione Civile, Sesta Sez. Civile, Ordinanza n. 29302/22 del 07.10.22

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell’opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ai sensi del richiamato art. 337, comma 2, c.p.c., in quest’ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata.

Ordinanza Corte di Cassazione

RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE: TERMINI DI IMPUGNAZIONE DELL’ORDINANZA – Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Ordinanza n. 28975/22 del 05.10.22

RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE: TERMINI DI IMPUGNAZIONE DELL’ORDINANZA

Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Ordinanza n. 28975/22 del 05.10.22

Nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’art. 281 sexies c.p.c.. e che, in mancanza delle suddette formalità, l’ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell’art. 327 c.p.c.

Ordinanza Corte di Cassazione

ASSEGNO DIVORZILE: PARAMETRI DI RIFERIMENTO – Corte di Cassazione Civile, Sez. Prima, Ordinanza n. 26672/22 del 09.09.22

ASSEGNO DIVORZILE: PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Corte di Cassazione Civile, Sez. Prima, Ordinanza n. 26672/22 del 09.09.22

Nel quantificare l’assegno di divorzio, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti, e contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall’art. 5 della legge n. 898 del 1970, ma può anche prescindere da alcuni di essi, dando adeguata giustificazione delle sue valutazioni, con una scelta discrezionale non sindacabile in sede di legittimità.

Ordinanza Corte di Cassazione

ASSEGNO DI MANTENIMENTO CONIUGE SEPARATO – Corte di Cassazione Civile, Sez. Prima, Sentenza n. 26890/22 del 13.09.22

ASSEGNO DI MANTENIMENTO CONIUGE SEPARATO

Corte di Cassazione Civile, Sez. Prima, Sentenza n. 26890/22 del 13.09.22

I redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione, stante la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale, derivando dalla separazione – a differenza di quanto accade con l’assegno divorzile che postula lo scioglimento del vincolo coniugale – solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione.

Sentenza Corte di Cassazione

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA CON SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA – Corte di Cassazione Civile, Sez. Terza, Sentenza n. 26136/22 del 05.09.22

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA CON SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA

Corte di Cassazione Civile, Sez. Terza, Sentenza n. 26136/22 del 05.09.22

Quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita con scrittura privata non autenticata, l’interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio previsto dall’art. 2932 c.c., che concerne l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni.

Sentenza Corte di Cassazione

RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO: DANNO “LUNGOLATENTE” – Corte di Cassazione Civile, Sez. Terza, Sentenza n. 25887/22 del 02.09.22

RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO: DANNO “LUNGOLATENTE”

Corte di Cassazione Civile, Sez. Terza, Sentenza n. 25887/22 del 02.09.22

Il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell’integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno “in re ipsa”, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi; ne consegue che, in caso di danno c.d. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite B, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell’infezione.

Sentenza Corte di Cassazione

PERDITA DI CHANCE O MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO SPERATO – Corte di Cassazione Civile, Sez. Terza, Sentenza n. 25886/22 del 02.09.22

PERDITA DI CHANCE O MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO SPERATO

Corte di Cassazione Civile, Sez. Terza, Sentenza n. 25886/22 del 02.09.22

In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la “chance” non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale; ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di “chance” è, per l’oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell’impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica.

Sentenza Corte di Cassazione