DECRETO LEGISLATIVO N. 164 DEL 31.10.24 (COSIDDETTO CORRETTIVO CARTABIA) IN MATERIA DI PERSONE MINORENNI E FAMIGLIA

DECRETO LEGISLATIVO N. 164 DEL 31.10.24 (COSIDDETTO CORRETTIVO CARTABIA) IN MATERIA DI PERSONE MINORENNI E FAMIGLIA

Entrerà in vigore il 26 novembre 2024 il decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2024.

Il “decreto correttivo” apporta numerose modifiche al Codice civile, di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazione, al Codice penale e ad alcune leggi speciali, a parziale modifica delle novità introdotte con la Riforma Cartabia, che incidono in particolar modo anche sul procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia.

Decreto Legislativo

NOTIFICA A MEZZO PEC: MANCATA CONSEGNA PER CAUSA IMPUTABILE AL DESTINATARIO – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 28453/24 del 06.11.24

NOTIFICA A MEZZO PEC: MANCATA CONSEGNA PER CAUSA IMPUTABILE AL DESTINATARIO

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 28453/24 del 06.11.24

Nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC.

Sentenza Corte di Cassazione

OPPOSIZIONE ALLO STATO DI ADOTTABILITÀ DEL MINORE: IMPUGNAZIONE – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Sentenza n. 23129/24 del 26.08.24

OPPOSIZIONE ALLO STATO DI ADOTTABILITÀ DEL MINORE: IMPUGNAZIONE

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Sentenza n. 23129/24 del 26.08.24

Sull’opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notificazione d’ufficio della sentenza della Corte d’appello – sezione minori – in versione integrale, effettuata alla stregua del disposto dell’art. 17, comma 1, della L. n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine d’impugnazione di trenta giorni, indicato al comma 2 della norma. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso in cassazione avverso tale sentenza, proposto oltre tale termine.

Sentenza Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO STATO DI ADOTTABILITÀ DEL MINORE – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Sentenza n. 23324/24 del 29.08.24

ACCERTAMENTO STATO DI ADOTTABILITÀ DEL MINORE

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Sentenza n. 23324/24 del 29.08.24

Il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi, ed anche avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali.

Sentenza Corte di Cassazione

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – POSSIBILITÀ PER L’OPPOSTO DI MODIFICARE LA DOMANDA IN ASSENZA DI DOMANDA RICONVENZIONALE DELL’OPPONENTE – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 26727/24 del 15.10.24

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – POSSIBILITÀ PER L’OPPOSTO DI MODIFICARE LA DOMANDA IN ASSENZA DI DOMANDA RICONVENZIONALE DELL’OPPONENTE

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 26727/24 del 15.10.24

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell’opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all’ingiunzione.

Chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all’“ultimo giro” offerto dall’articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest’ultimo, comunque, a seconda dell’evoluzione difensiva dell’opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali.

Sentenza Corte di Cassazione

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: CONSERVAZIONE CAPACITA’ PROCESSUALE BENEFICIARIO – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 24732/24 del 16.09.24

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: CONSERVAZIONE CAPACITA’ PROCESSUALE BENEFICIARIO

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 24732/24 del 16.09.24

Il beneficiando conserva la capacità processuale per tutta la durata del procedimento, anche se gli è stato nominato un amministratore provvisorio, e pur quando il provvedimento di apertura dell’amministrazione è divenuto definitivo conserva la facoltà di chiederne la revoca (art 413 c.c.).
Di contro, l’amministratore di sostegno provvisoriamente nominato non può costituirsi in nome e per conto del beneficiario, il quale ha diritto di difendersi scegliendo liberamente il suo difensore.

Ordinanza Corte di Cassazione

COMPETENZA FUNZIONALE E INDEROGABILE DEL TRIBUNALE CHE HA EMESSO IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO – Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 25146/24 del 19.09.24

COMPETENZA FUNZIONALE E INDEROGABILE DEL TRIBUNALE CHE HA EMESSO IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO

Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 25146/24 del 19.09.24

Il giudizio di opposizione è connotato dalla competenza funzionale e inderogabile dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, essendo tale competenza immodificabile anche per ragioni di connessione, con la conseguenza che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro Tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest’ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l’eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.

Ordinanza Corte di Cassazione

TUTELA CONTRO L’ABUSO DELL’IMMAGINE DI UN MINORE – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 23018/24 del 21.08.24

TUTELA CONTRO L’ABUSO DELL’IMMAGINE DI UN MINORE

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 23018/24 del 21.08.24

L’accertamento della illiceità della diffusione del ritratto del bambino per fini di pubblicità commerciale, effettuata senza il consenso di uno dei genitori, comporta il diritto al risarcimento del danno a condizione che sia accertata l’effettività e la serietà della lesione al diritto alla riservatezza dell’immagine, la cui tutela costituisce un interesse primario del fanciullo, senza che la mancanza di indicazioni relative al nome o alle generalità del minore o dei suoi genitori valgano ad escluderne il pregiudizio, poiché l’immagine della persona è tutelata in sé, quale elemento altamente caratterizzante l’individuo, che lo rende unico e originale, come tale riconoscibile.

Ordinanza Corte di Cassazione

SOSPENSIONE INCONTRI TRA MINORE E CONIUGE NON AFFIDATARIO – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 21969/24 del 05.08.24

SOSPENSIONE INCONTRI TRA MINORE E CONIUGE NON AFFIDATARIO

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 21969/24 del 05.08.24

La circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa – a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche – costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario. Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all’atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest’ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l’intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa.

Ordinanza Corte di Cassazione

DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E CONSENSO DEL MINORE – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 21979/24 del 05.08.24

DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E CONSENSO DEL MINORE

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 21979/24 del 05.08.24

In tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il consenso del figlio che ha compiuto l’età di quattordici anni, necessario ex art. 273 c.c. per promuovere o proseguire validamente l’azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integrativo della legittimazione ad agire del genitore, quale sostituto processuale del figlio minorenne, la cui mancanza determina una situazione di improponibilità o di improseguibilità dell’azione, a seconda che l’età in questione sia stata raggiunta prima della notificazione della citazione introduttiva ovvero in corso di causa, rilevabile anche d’ufficio; detto consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario che sussista al momento della decisione, anche se non può ritenersi validamente prestato fuori dal processo, né può essere desunto da fatti o comportamenti estranei ad esso.

Ordinanza Corte di Cassazione