BENI DESTINATI ALL’ESERCIZIO DI IMPRESA DA UNO DEI CONIUGI – SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE – DIRITTO DI CREDITO DEL CONIUGE NON IMPRENDITORE – Cassazione civile, Sez. Unite, Sentenza n. 15889/22 del 17.05.22

BENI DESTINATI ALL’ESERCIZIO DI IMPRESA DA UNO DEI CONIUGI – SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE – DIRITTO DI CREDITO DEL CONIUGE NON IMPRENDITORE

Cassazione civile, Sez. Unite, Sentenza n. 15889/22 del 17.05.22

Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione “de residuo”, al momento dello scioglimento della comunione legale, all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.

Sentenza Corte di Cassazione